NOVITA’ DELLA SUPREMA CORTE SULLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

Con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha, a quanto risulta per la prima volta a livello di giurisprudenza di legittimità, esteso alle fideiussioni specifiche i principi espressi in occasione della sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, in tema di nullità parziale dei contratti fideiussori, a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al  modello ABI  ritenuto anticoncorrenziale.

Ricordando brevemente, nel 2021 la Corte di legittimità, appunto a Sezioni Unite, aveva optato per la tesi della nullità parziale, nel contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), delle clausole dello schema ABI (intesa a monte) dichiarate dall’Autorità Garante in contrasto con la disciplina antitrust; ad essere fulminate di nullità erano, nello specifico, le clausole riproduttive delle clausole del modello ABI n. 2 “di reviviscenza”, n. 6 “di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e n. 8 “di sopravvivenza”, tutte dichiarate, dalla Banca d’Italia, quale Autorità Garante (al tempo) della concorrenza sul mercato bancario, nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l’art. 2, 2º comma, lett. a), della legge n. 287/1990.

L’effetto della nullità parziale era quello di far ritenere applicabile, attraverso l’eterointegrazione del contratto, la indiscutibilmente più tutelante, per il fideiussore, disciplina generale del Codice Civile, con effetti anche molto gravi per gli istituti bancari, specialmente per quanto attiene la seconda delle clausole sopra indicate, posto che l’art. 1957 c.c. prevede l’inefficacia della fideiussione in ipotesi di inerzia del creditore nel perseguire il debitore principale nei sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione.

La Cassazione ritorna ora in argomento per pronunciarsi in relazione ad una diversa questione, ovvero quella dell’estensione dei principi della nullità parziale in caso di fideiussioni specifiche, tema sul quale la quasi totalità della giurisprudenza di merito (ex multis Appello Milano 4 maggio 2023, n. 1425; Tribunale Napoli 13 aprile 2023, n. 3859; Tribunale Catanzaro, 20 giugno 2024 n. 1272 tutte in Giurisprudenzadelleimprese.it) si era schierata in senso sfavorevole, affermando che l’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della Banca d’Italia  è costituito dalle condizioni generali della fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c..

Non vi erano praticamente dubbi, dunque, circa l’impossibilità di estendere il rimedio demolitorio della nullità parziale anche a differenti rapporti fideiussori e, specificatamente, alle fideiussioni specifiche, le quali, a differenza delle omnibus, sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento.

La Cassazione, dunque, e seppure a Sezione semplice (la Terza), rimescola completamente le carte e, nella motivazione della sentenza del 2024 in parola, afferma “il giudice d’appello non spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI” nella fideiussione specifica, “quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”, e quindi, appunto secondo la Terza Sezione, viziato in parte qua,confermando, di fatto, che la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI vale anche per le fideiussioni specifiche, in quanto la nullità attiene alle clausole in sé considerate, indipendentemente dal tipo di garanzia in cui sono inserite.

Recenti applicazioni dei nuovi principi sono già comparse ed in specie il Tribunale di Lecce (sentenza 14 novembre 2024, n. 3544 in Dirittodelrisparmio.it) ha dichiarato la nullità parziale del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 della fideiussione specifica, riproduttive dello schema ABI, con conseguente applicazione delle disposizioni codicistiche.