CENNI SUL CORRETTIVO CARTABIA IN VIGORE DAL 26 NOVEMBRE 2024

Come a tutti noto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 novembre 2024, in attuazione della Legge Delega del 26 novembre 2021 n. 206, il D.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia) al fine di risolvere le difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella prima fase di applicazione della recente riforma del processo civile.

Il provvedimento è entrato in vigore questa settimana, il 26 novembre 2024, e le sue disposizioni si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7), gli atti già depositati alla data di efficacia del decreto seguiranno la precedente normativa mentre le attività processuali successive, anche relative a procedimenti pendenti, saranno ovviamente soggette alle nuove disposizioni.

Con questo breve articolo si anticipano, senza la pretesa di esaustività, alcune delle principali modifiche apportate al codice di procedura civile che, appunto, sono in vigore dal 26 novembre 2024.

Si anticipa comunque che il Correttivo ha interessato non solo il codice di procedura civile, ma anche il codice civile e alla Legge n. 53/1994 in tema di notifica degli atti giudiziari, nonché il D.lgs. n. 28/2010 in materia di Mediazione che saranno sicuramente materia di successivi approfondimenti.

Modifiche al Codice di procedura civile:

Si segnala, innanzitutto, il nuovo art. 125 c.p.c. che non contiene più l’obbligo di indicazione del numero di telefax, l’art. 133 c.p.c. che prevede che la sentenza sia “resa pubblica mediante deposito telematico” e, infine, l’art. 136 c.p.c. secondo cui le comunicazioni di cancelleria avvengono sempre a mezzo pec.

Viene eliminata anche la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo sostituita dalla compilazione diretta mediante fascicolo telematico.

Di rilievo, poi, il nuovo art. 163 bis, comma 3 c.p.c. che, per la comunicazione della nuova udienza fissata a seguito di istanza di anticipazione dell’udienza indicata dall’attore in citazione, prevede un nuovo termine: il decreto di fissazione della nuova udienza dovrà essere comunicato all’attore non più “almeno cinque giorni liberi prima” ma “almeno novanta giorni liberi prima”; in questo modo, viene garantita all’attore la possibilità di depositare memorie integrative nei termini di cui all’art. 171 ter c.p.c..

È stato quasi integralmente riscritto l’art. 171 bis c.p.c., precisando i passaggi delle verifiche preliminari eseguite dal Giudice, in modo da assicurare che la causa giunga alla prima udienza di comparizione solo quando siano stati compiutamente eseguiti gli accertamenti in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è dunque possibile dare corso agli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c..

Altra novità riguarda l’ordinanza di accoglimento disciplinata dall’art. 183 ter c.p.c., che dopo il correttivo diventa titolo idoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Viene reso più celere il meccanismo della chiamata in causa del terzo che deve essere autorizzata dal Giudice che ne valuti l’opportunità già nella fase delle verifiche preliminari, così da consentire che tutte le parti possano depositare una sola volta le memorie integrative.

Il legislatore è poi intervenuto sull’alveo delle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, risolvendo così anche un contrasto che si era creato nella giurisprudenza dei tribunali di merito disponendo, con le modifiche apportate al secondo comma dell’art. 634 c.p.c., che costituiscono prova scritta anche le scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge; e tra i documenti ritenuti prova idonea a promuovere il procedimento monitorio, vengono aggiunte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

All’art. 648 c.p.c. viene aggiunto un terzo comma che introduce un meccanismo similare a quello previsto dall’art. 351 comma 2 c.p.c.: su istanza di parte sarà infatti possibile, per il Giudice, dichiarare la provvisoria esecuzione con ordinanza non impugnabile emessa prima dell’udienza di comparizione qualora vi siano fondate ragioni di urgenza.

Sono stati poi estesi i casi in cui si può ricorrere al procedimento semplificato di cognizione.  

Davanti al tribunale monocratico la causa può sempre essere introdotta con rito semplificato anche quando non sia di pronta soluzione e, ricorrendone i presupposti, anche per le opposizioni a precetto, agli atti esecutivi o a decreto ingiuntivo; per favorire il ricorso al rito semplificato, anche quando facoltativo, si consente all’attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed è previsto che il Giudice, su richiesta di parte, debba assegnare un termine per la precisazione o modificazione delle domande o delle richieste istruttore che sorgono in conseguenza delle difese di controparte.

Con la sostituzione integrale del primo comma dell’art. 281 undecies c.p.c. sono state introdotte indicazioni rispetto agli avvertimenti da inserire nel ricorso, allineati a quelli previsti dalla nuova formulazione dell’art. 163 c.p.c. “post-Cartabia”.

Sempre al fine di accelerare i tempi processuali, con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 terdecies c.p.c. il legislatore, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, prevede ora che si proceda a norma dell’art. 275 bis non più automaticamente, ma solo su richiesta di almeno una delle parti, mentre in caso contrario si procede ai sensi dell’art. 281 sexies, dunque tramite discussione orale e rimessione diretta al collegio, senza assegnazione di termini per note di precisazione conclusioni e note conclusionali (come previsto invece dall’art. 275 bis c.p.c.).

Rispetto al procedimento dinanzi il Giudice di Pace, sono state riadattate alla riforma precedente le norme di cui agli artt. 318, 319 e 321 c.p.c.; da segnalare che la comunicazione della sentenza potrà essere fatta in udienza, come previsto dal 281 sexies c.p.c..

Per quanto riguarda il giudizio di appello, è stato sostituito il primo comma dell’art. 342 c.p.c. disponendo ora espressamente che l’appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico; è stato parzialmente modificato anche l’art. 347 c.p.c. precisando che l’appellato si dovrà costituire nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c.; l’appello incidentale dovrà essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c..

Il Decreto interviene, inoltre, sull’art. 380 bis c.p.c. che disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibile, improcedibili o manifestatamente infondati. In particolare, elimina la necessità per il difensore di munirsi di una nuova procura speciale nell’ipotesi in cui debba richiedere alla Corte di Cassazione l’emissione della decisione.

Sulle notificazioni:

Con particolare riferimento alle notificazioni, viene poi precisato che, come per quelle eseguite a mani, le notifiche a mezzo p.e.c. eseguite dall’Ufficiale Giudiziario si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento della consegna del documento informatico all’Ufficiale Giudiziario, mentre per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

Se la notifica, poi, non dovesse andare a buon fine per cause imputabili al destinatario che non ha curato la propria casella di posta elettronica certificata, l’Ufficiale Giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario; per quest’ultimo la notifica si intenderà perfezionata una volta decorsi dieci giorni dall’inserimento ovvero alla data anteriore in cui egli accederà all’area riservata.

Esecuzione Forzata:

Quanto all’atto di precetto, il decreto correttivo si pone l’obbiettivo di definirne ulteriormente il contenuto prescrivendo all’art. 480 c.p.c. che nell’atto sia indicato il Giudice competente per la successiva fase esecutiva nonché – se l’atto è sottoscritto dalla parte personalmente – la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.

Ha subito modifiche anche l’atto di pignoramento laddove viene prescritto che debba contenere “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis”.

Per l’istanza di conversione del pignoramento, il deposito della somma di un quinto viene sostituito con l’importo inferiore di un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Sebbene la riforma Cartabia sia già intervenuta sensibilmente in punto di esecutività del titolo, abrogando la formula esecutiva e prevedendo il rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale, ora il Decreto Correttivo (con l’integrazione dell’art. 475 c.p.c.) intende ammettere la possibilità che il titolo esecutivo possa essere rilasciato anche come “duplicato informatico”, documento che si ottiene mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Il Decreto Correttivo ha modificato anche gli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedendo che, nell’ipotesi in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., siano da considerarsi dimezzati e ciò non solo in un’ottica di celerità nella definizione del giudizio, ma anche per scongiurare il sorgere di eventuali pregiudizi che la pendenza della causa possa arrecare alla procedura esecutiva pendente.

Viene riformata, altresì, la disciplina dell’avviso ex art. 543 c.p.c. disponendo che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non dovrà più notificare l’avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato.

Si chiarisce, inoltre, che se il pignoramento è stato eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso ex art. 543 c.p.c., “in ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Istanza ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c.:

Il Correttivo Cartabia interviene anche sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia eliminando – all’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 – la previsione di versamento del contributo unificato di € 43,00 per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., ad eccezione del caso in cui il creditore proponga la suddetta istanza chiedendo al Presidente del Tribunale l’autorizzazione all’accesso alla Banche Dati prima della notifica del precetto, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. secondo comma; in questa residuale ipotesi, il contributo unificato è ancora dovuto.

Mediazione obbligatoria e facoltativa:

Il Decreto interviene sulla disciplina della mediazione prevedendo, in aggiunta a quella obbligatoria, anche la procedura alternativa prevista dalla legge istitutiva dell’AGCOM; il termine ultimo per l’ordinanza di mediazione demandata non sarà più la precisazione delle conclusioni, ma il momento in cui viene fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione.

La durata del procedimento di mediazione sarà di sei mesi, prorogabile dalle parti più volte, qualora si svolga prima dell’instaurazione del processo, mentre per quella demandata (in pendenza di processo) la durata di sei mesi potrà essere prorogata solo una volta.

Viene ripresa la formula antecedente alla Riforma Cartabia, per cui, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale potrà essere proposta nel termine di decadenza a decorrere dal deposito del verbale negativo (art. 11 comma 4 bis del D. Lgs n. 28/2010).

Si specifica all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 28/2010, che la condizione di procedibilità riguarda, non genericamente la domanda giudiziale, bensì solamente la domanda introduttiva, assumendo formalmente la scelta della Corte di Cassazione (con provvedimento n. 3452/2024), che aveva negato l’operatività della condizione per la domanda riconvenzionale.