LE FATTURE ELETTRONICHE E LA PROVA SCRITTA

Le fatture elettroniche hanno indubbiamente rivoluzionato il modo di fare business e di documentare le operazioni commerciali; tra i numerosi vantaggi, la loro adozione ha portato a una significativa semplificazione dei processi amministrativi e una maggiore trasparenza fiscale. Tuttavia, un aspetto cruciale su cui si è interrogata la giurisprudenza di merito dalla introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ad oggi è il loro valore legale come prova scritta in caso di controversie giudiziali, in particolar modo con riferimento ai procedimenti di ingiunzione.

Innanzitutto si ricorda che nel contesto della fattura elettronica, che viene trasmessa in formato .xml e firmata digitalmente, questa mantiene tutte le caratteristiche necessarie per costituire una prova documentale di un’operazione commerciale: la firma elettronica avanzata, che accompagna il documento elettronico, garantisce l’autenticità e l’integrità del contenuto; inoltre, la sua conservazione elettronica, che avviene attraverso sistemi certificati che garantiscono la conformità alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, conferisce ulteriore valore probatorio alla fattura elettronica in caso di controlli fiscali.

Tuttavia, a livello giurisprudenziale si sono manifestati diversi orientamenti sulla validità della fatturazione elettronica come prova scritta a sensi dell’art. 634 c.p.c.: da un lato una parte di giurisprudenza sostiene che le fatture elettroniche, essendo dotate di firma elettronica e certificate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate e istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sono equiparabili alle fatture cartacee e quindi possono essere utilizzate come prova in giudizio senza bisogno di ulteriori formalità; altra parte di giurisprudenza, invece, rileva la necessità che la fattura elettronica sia accompagnata comunque dagli estratti autentici.

Sul punto tuttavia è determinante l’intervento correttivo più recente della riforma Cartabia (d.lgs. 164/2024), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, che entrerà in vigore il prossimo 26 novembre.

In particolare, il correttivo aggiunge, dopo il primo periodo dell’art. 634 c.p.c., un secondo periodo nel quale dispone che i crediti per i quali sarà possibile ottenere l’ingiunzione di pagamento potranno essere dimostrati anche con le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, che si riporta: “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresìprove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabilidi cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civilenonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge.”

L’intervento correttivo equipara la fattura elettronica a quella cartacea annotata nelle scritture contabili: si tratta evidentemente di una novità molto rilevante, perché l’articolo 634 c.p.c. include tra le condizioni di ammissibilità per ottenere il decreto ingiuntivo la prova scritta del credito.

Inoltre, nonostante il testo della norma sia poco chiaro sul punto, sembrerebbe che il creditore non sarà più tenuto a depositare estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l’annotazione delle fatture e l’attestazione del notaio di regolare tenuta ai sensi di legge: in effetti, appare sensato che l’intervento correttivo abbia inteso eliminare questo step.

La novità quindi, oltre a fare il punto su una giurisprudenza divisa e contrastante, consentirà anche ai creditori sprovvisti di un contratto firmato di poter agire in via monitoria per il recupero del proprio credito, semplicemente allegando le scritture contabili anche con su supporto informatico tenute nel rispetto delle norme di legge: un adeguamento normativo che, a parere di chi scrive, si era reso indispensabile.