LIMITI ALL’ISCRIZIONE IPOTECARIA SULLA PRIMA CASA

L’11 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione;  il successivo 28 maggio la Commissione Finanze della Camera, nell’esprimere un parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, ai sensi degli artt. 11 e 18 della l. 9 agosto 2023, n. 111 (Atto n. 152), ha segnalato l’esigenza di integrare lo schema con una serie di misure per rendere meno aggressiva l’azione di riscossione nei confronti del contribuente.

In particolare, la Commissione ha suggerito l’inserimento di una previsione che vieti l’iscrizione contro i contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con figli a carico, sull’immobile adibito a prima casa di abitazione, al ricorrere di specifiche condizioni; ciò allo scopo sia di ottimizzare la procedura dello stralcio automatico dei debiti, che di agevolare i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

Affinché, infatti, possa essere esclusa l’iscrizione di ipoteca sulla prima casa è necessario che l’interessato avanzi una proposta di rateazione ovvero dimostri la volontà di assolvere al debito tributario; infatti, il Governo può valutare l’opportunità di “introdurre il divieto di iscrizioni ipotecarie a carico della prima casa di abitazione di un nucleo familiare, qualora il contribuente appartenente a un nucleo familiare con figli a carico, dopo la notifica delle cartelle o del preavviso di iscrizione ipotecaria, proponga il pagamento bonario del debito fiscale ovvero qualora, dopo aver impugnato i titoli su cui si fonda la pretesa esecutiva o dopo aver proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., chieda di definire il contenzioso; introdurre in tali casi la più ampia facoltà di rateizzazione del debito, senza ulteriori interessi, ovvero, qualora vi sia un contenzioso pendente, la facoltà di definire la vertenza con il pagamento di una percentuale del credito, senza l’applicazione di interessi o sanzioni, né spese legali; precisare, in ogni caso, che le iniziative contro il patrimonio del contribuente, nonché le azioni di recupero, siano sospese o revocate qualora intervenga o sia già stata pubblicata una sentenza – anche non definitiva – favorevole al nucleo familiare”, (parere della Commissione alla lettera k).

I primi commenti dei Colleghi tributaristi a tale intervento riflettono sul cambiamento del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente che pare fondarsi sempre più sulla reciproca fiducia e sulla leale collaborazione; infatti, l’intervento mira prevalentemente a tutelare il contribuente per garantirgli il libero godimento dei suoi diritti e – secondo alcuni – si inserisce nel cd. favor familiae quale principio fondante dell’intera riforma fiscale.