NUOVE REGOLE NELLE ESECUZIONI PRESSO TERZI
Con il d.l. n. 19/2024 contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56/2024, sono entrate in vigore, tra l’altro, nuove “Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi” a far tempo dal 2 marzo 2024 e riguardanti modifiche al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione.
L’art. 25 del decreto legge in parola ha, in particolare, apportato importanti modifiche agli artt. 546, 551 bis, 553 e 630 c.p.c. ed ha introdotto l’art 169, septies d.a.c.p.c..
Quanto all’art. 546 c.p.c. è stato sostituito il primo periodo con il seguente: “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
È stata quindi soppressa la precedente previsione per cui nell’atto di pignoramento presso terzi l’importo precettato veniva in ogni caso aumentato della metà; ora le somme che dovranno essere trattenute dal terzo pignorato sono dunque adeguate all’ammontare del credito.
Con l’art. 551 bis c.p.c. è stata prevista una causa estintiva del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi: “salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma”.
Per conservare l’efficacia del pignoramento, infatti, “nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio”.
Tale dichiarazione deve contenere:
– l’indicazione della data di notifica del pignoramento;
– l’indicazione dell’Ufficio Giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;
– l’attestazione che il credito persiste.
Qualora la dichiarazione di interesse venga notificata dal creditore intervenuto, la stessa dovrà altresì contenere anche la data di deposito dell’atto di intervento.
La dichiarazione di interesse deve poi essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
Pertanto, in difetto della notifica anzidetta “il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma”.
Infine è stato previsto che “il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi”, con la precisazione che le modifiche dell’art. 551 bis c.p.c. si applicano anche nel caso in cui l’esecuzione sia sospesa.
Anche l’art. 553 c.p.c. ha subito importanti modifiche, per cui ora il primo comma prevede che “se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169 septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo”.
Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori commi, ovvero ed in particolare: “i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione”.
Tale comma è stato inserito al fine di diminuire le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell’ordinanza di assegnazione.
Peraltro, la nuova normativa prevede che “l’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551 bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551 bis, primo comma”.
Infine, “fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”: ciò al fine di assicurare ai terzi la conoscenza dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione.
Al riguardo la dichiarazione di cui all’art. 553 c.p.c. dovrà essere redatta inserendo i dati indicati appunto nell’art. 169 septies d.a.c.p.c., ovvero:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Il d.l. n. 19/2024, così come convertito, è infine intervenuto anche sull’art. 630 c.p.c., in tema di estinzione del processo esecutivo, prevedendo al secondo comma che essa “opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”: ciò al fine di evitare l’inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità̀ del debitore esecutato o all’eventuale garanzia di altri crediti.