PROVA DEL CREDITO DERIVANTE DA RAPPORTI BANCARI OGGETTO DELLA PRETESA MONITORIA

Si vuole portare a conoscenza della recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte in data 29 febbraio 2024, n. 5373, così massimata:

“Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo converga su un conto corrente non solo allo stesso dedicato, la prova della effettiva entità del credito invocato dalla banca non può considerarsi adeguatamente documentato dalla sola produzione dell’estratto conto o del saldaconto, né può trovare sostanza nella non contestazione degli appellati/controricorrenti circa il mutuo e l’avvenuta erogazione della relativa somma. Nel conto corrente bancario, infatti, la banca che assume di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura poiché in assenza di indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati in costanza di rapporto, l’estratto di saldaconto versato in atti, sia pure munito di certificazione notarile, non può ritenersi sufficientemente idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare.

Nel caso in decisione, avendo la banca invocato un credito portato dal saldo di un conto corrente su cui venivano regolate anche le operazioni relative al mutuo, la stessa, per dimostrare quel credito avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dalla data della sua apertura. Da ciò deriva pure che la semplice contestazione circa gli importi e le modalità di calcolo degli interessi calcolati su quel conto (ove pure riguardanti, anche solo il mutuo) è idonea a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito anche nel caso di mancata contestazione della documentazione afferente il mutuo medesimo”.

Nel caso in decisione, ovvero di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca su di un saldo di conto corrente su cui venivano regolate anche le operazioni relative ad un mutuo, atteso il collegamento fra i due rapporti, la stessa, per adempiere all’onere della prova a suo carico, avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dalla data della apertura del conto corrente: da ciò deriverebbe che, in assenza di questi, ove in sede di opposizione vengano contestati gli importi e le modalità di calcolo degli interessi calcolati su quel conto (ove pure riguardanti, anche solo il mutuo) ciò è idoneo a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito, anche nel caso di mancata contestazione della documentazione afferente il mutuo medesimo.