RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE: ANCHE LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA VERSO L’ABBANDONO DELLA TESI DELL’EVENTO IMPREVEDIBILE QUALE CAUSA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con il provvedimento in discussione (sentenza 9 febbraio 2024, n. 309) la Corte d’Appello di Bologna mostra di condividere l’orientamento favorevole all’abbandono della tesi del c.d. “shock esogeno” formatasi nell’ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla legge  n. 3 del 2012, oggi confluita nel nuovo Codice, schierandosi a favore dell’orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.

Per meglio comprendere la fattispecie, occorre fare un breve richiamo alle disposizioni previgenti.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, il testo dell’art. 12 bis, 3° comma, l. n. 3/2012, nella versione antecedente alla novella di cui all’art. 4 ter d.l. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) prevedeva che, nell’ambito del piano del consumatore, il Giudice non potesse provvedere all’omologa nel caso in cui il soggetto avesse «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».

Dall’applicazione giurisprudenziale di tale disposizione nasceva la teoria del c.d. “shock esogeno” (Trib. Novara, 25 luglio 2017, in www.dejure.it, Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Catanzaro 28 febbraio 2019, in www.ilcaso.it) secondo cui il debitore meritevole di accedere alla procedura è solamente colui che si ritrovi in stato di sovraindebitamento per motivi gravi, imprevedibili e, soprattutto, esterni e non a lui imputabili.

In dottrina non era mancato chi criticava detto orientamento restrittivo (LIMITONE, Meritevolezza, shock esogeno (eventi imprevedibili) e merito creditizio. Nota a Trib. Livorno 6 novembre 2020, in www.ilcaso.it), argomentando nel senso di ritenere che la teoria dello shock esogeno tradisse l’intentio legis in quanto, nella legge n. 3 del 2012, non esisteva alcun requisito circa la necessità di provare eventi sopravvenuti, anzi il sovraindebitamento era visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti in termini oggettivi alle cause.

Nonostante l’opinione non concorde in dottrina, il declino della tesi dello shock esogeno può dirsi iniziato con la legge n. 176 del 2020, che ha convertito il d.l. 137/2020: infatti, il novellato art. 12 bis, 2° comma, della legge n. 3 del 2012 non contemplava più la citata previsione, ma lasciava all’art. 7, 2° comma, lett. d) ter il compito di prevedere che la proposta del piano del consumatore fosse dichiarata inammissibile ove il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

L’ art. 7, 2° comma lett. d) ter citato è oggi identicamente riproposto nell’art. 69, 1° comma ultimo periodo del Codice della Crisi dell’Insolvenza: la Corte felsinea, con il provvedimento in esame, prende atto del variato assetto normativo e dei differenti criteri rispetto a quelli abrogati e già indicati nell’art. 12 bis citato, aderendo alla tesi che, di fatto, ha eliminato il sindacato di meritevolezza del debitore.

La Corte, allineandosi già alla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024, tutte in www.ilcaso.it) formatasi sul punto, ha ritenuto che “diversamente dall’art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l’art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave”, andando quindi ad eliminare “il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso – ai fini dell’ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento – di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi”.

Prosegue sempre la Corte affermando che ora “il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento”.

Il vaglio che, in definitiva, spetta ora al Giudice nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 67 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, è del tutto diverso rispetto alla previgente disciplina della legge n. 3 del 2012, dovendosi ora attenere ad una valutazione complessiva, discrezionale, che tenga conto dell’insorgenza del sovraindebitamento nel suo complesso e non più in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell’obbligazione.