DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE – Modalità di reclamo in Italia per negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal 1952 garantisce il rispetto e la corretta applicazione del diritto dell’Unione degli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali ed istituzioni dell’UE.
Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese e organizzazioni allo scopo di intraprendere un’azione legale contro una istituzione dell’UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti. Se un privato o una impresa ritengono di avere subito un danno a seguito di una azione o di una omissione da parte di una istituzione dell’Unione Europea o del suo personale, si può adire la Corte di Giustizia o indirettamente attraverso i tribunali nazionali che possono decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia, ovvero direttamente, dinanzi al Tribunale, se si tratta di una decisione da parte di una istituzione dell’UE che possa riguardare direttamente od individualmente cittadino e/o impresa.
Dalla sua istituzione la Corte ha pronunciato sentenze in diversi ambiti rafforzando in questo modo i diritti dei cittadini di tutta l’Unione. Approfondiamo qui alcune sentenze significative pronunciate dalla stessa in tema di diritti dei passeggeri aerei.
L’Unione Europea nel 2004 ha adottato il regolamento n. 261 disciplinante i diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo, che partono da o per un aeroporto situato in uno stato membro.
La Corte viene chiamata regolarmente ad interpretare questo regolamento, al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
La questione più ricorrente sulla quale la Corte si è pronunciata riguarda i casi e le condizioni per le quali la compagnia aerea è tenuta ad offrire una compensazione in denaro ai passeggeri.
Il regolamento 261/2004 prevede che i passeggeri di un volo cancellato, che abbiano potuto proseguire verso la loro destinazione con un volo alternativo, abbiano diritto ad una compensazione pecuniaria quando perdono tre ore o più rispetto alla durata prevista; la Corte nel 2009 ha esteso il principio anche ad altra fattispecie, dichiarando che anche i passeggeri il cui volo sia ritardato di tre ore o più hanno diritto ad una compensazione pecuniaria: non sarebbe infatti giustificata una disparità di trattamento tra le due categorie di passeggeri quando questi ultimi comunque si trovano a raggiungere la loro destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore.
Nella sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07, la Corte ha sottolineato che in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo, le compagnie aeree possano esimersi dall’obbligo di versare una compensazione in denaro qualora provino che la cancellazione o il ritardo siano dovute a circostanze eccezionali che sfuggano al loro effettivo controllo e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nel corso degli anni la Corte è stata chiamata a precisare ed a concretizzare tale ultimo concetto.
Si è specificato che, per esempio, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo così come problemi tecnici imprevisti come un guasto o la sostituzione di un pezzo difettoso non costituiscano circostanze eccezionali: problemi tecnici di questo genere sono ineluttabili nel funzionamento di un aereo e non debbono sfuggire al controllo del vettore aereo cui spetta garantirne la manutenzione (sentenza 17 settembre 2015, Van der Lans, C-257/14). Solo alcuni problemi tecnici possono essere considerati eccezionali, come vizi occulti di fabbricazione che incidano sulla sicurezza degli apparecchi già in servizio oppure danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terroristici (ordinanza 14 novembre 2014, Siewert, C-394/14).
Più e più volte la Corte ha avuto occasione di precisare la sua giurisprudenza sui voli che abbiano subito un ritardo di più di tre ore, specificando in particolare le modalità di calcolo del ritardo e l’incidenza delle coincidenze sui ritardi.
Nella sentenza 4 settembre 2014, Germanwings, C-452/13 la Corte ha rilevato che l’orario di arrivo effettivo del volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo; è solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo che questi ultimi possono riprendere le loro attività abituali senza restrizioni.
Quando invece il ritardo di un volo è dovuto, nel contempo, a circostanze eccezionali ed ad altre imputabili alla compagnia aerea, si deve dedurre il tempo del ritardo dovuto alla circostanza eccezionale dal tempo totale di ritardo all’arrivo e solo se, in seguito a tale deduzione, il ritardo del volo all’arrivo è pari o superiore a tre ore, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria (sentenza 4 maggio 2017, Peskovà e Peska, C-315/15).
Con la sentenza 26 febbraio 2013, Folkerts, C-11/11, la Corte ha precisato che il risarcimento non è subordinato all’esistenza di un ritardo alla partenza: affinchè la compensazione sia dovuta è sufficiente che un ritardo di tre ore o più sia subito all’arrivo alla destinazione finale del passeggero indipendentemente dal fatto che il ritardo abbia origine nel volo di partenza o in uno degli eventuali voli di coincidenza.
La Corte si è poi trovata a discutere di casi in cui si doveva stabilire se un volo fosse stato cancellato o se la compagnia aerea avesse negato ingiustamente l’imbarco ad un passeggero.
Con la sentenza 13 ottobre 2011, Sousa Rodriguez, C-83/10 si è stabilito che, qualora l’aereo non sia mai giunto a destinazione ed abbia dovuto fare ritorno all’aeroporto di partenza senza possibilità per i passeggeri di reimbarcarsi sullo stesso velivolo, il volo si doveva ritenere cancellato e ciò anche se i passeggeri sono stati imbarcati su di un volo alternativo diretto verso la loro destinazione, potendo così richiedere una compensazione pecuniaria.
La nozione invece di negato imbarco non è limitata unicamente ai casi di sovraprenotazione; il verificarsi di circostanze eccezionali, come lo sciopero, che indice una compagnia aerea a riorganizzare voli successivi al volo cancellato non giustifica il negato imbarco ai passeggeri che hanno prenotato un posto su tali voli successivi. Una compagnia aerea che cede il posto di un passeggero ad una persona il cui volo sia stato interessato da uno sciopero nega illegittimamente l’imbarco a tale passeggero, facendo maturare in quest’ultimo il diritto alla richiesta di compensazione pecuniaria (sentenza 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11).
Il regolamento 261/2004 prevede una compensazione forfettaria compresa tra Euro 250 ed Euro 600 a seconda della distanza del volo programmato, stabilendo altresì l’obbligo per le compagnie aeree di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su volo alternativo verso la destinazione finale) e di assunzione a proprio carico delle spese, ad esempio di ristorazione, di sistemazione in albergo e di telecomunicazione.
Con la sentenza 13 ottobre 2011, Sousa Rodriguez, C-83/10 la Corte ha rilevato che, quando la compensazione forfettaria prevista dal regolamento 261 non copre interamente il danno materiale e morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritti nazionale, ritenendo così la Corte che il passeggero abbia diritto ad ottenere la compensazione integrale del danno subito. La Corte su questo punto ha sottolineato che l’esistenza di circostanze eccezionali esenta le compagnie dall’obbligo di compensazione pecuniaria ma non dall’obbligo di sostegno ed assistenza (sentenza 31 gennaio 2013, McDonagh, C-12/11).
Con la recente sentenza 12 marzo 2020, C-832/18 la Corte sancisce l’obbligo per la compagnia aerea di risarcire il danno al passeggero per il ritardo del volo sostitutivo del primo volo cancellato purchè si viaggi sempre con la stessa compagnia, fornendo una interpretazione stensiva dell’art. 7 paragrafo 1 del regolamento 261/2004.
Per concludere pare opportuno segnalare che in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intenda presentare reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o in caso di viaggi “tutto compreso” al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.
Il reclamo può essere presentato dal passeggero entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.
Il passeggero può inoltrare anche reclamo all’ENAC – organismo competente a vigilare sull’osservanza del Regolamento CE 261/2004 quando il disservizio si verifica in partenza o in arrivo su di un aeroporto italiano – nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero, oppure quando il passeggero ritiene che la risposta ricevuta dalla compagnia aerea non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal suddetto regolamento.
L’ENAC è l’Organismo responsabile in Italia dell’applicazione negli aeroporti nazionali del Regolamento 261 con potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti di soggetti che, a seguito di accertamenti, risultino inadempienti. Il reclamo attiva le verifiche volte all’accertamento di eventuali violazioni dei diritti dei passeggeri con l’obiettivo di monitorare la qualità dei servizi offerti all’utenza al fine di prevenire futuri disservizi. L’attività dell’ENAC non è finalizzata a soddisfare richieste risarcitorie dei passeggeri o a fornire assistenza legale o consulenza.
Si segnala che in caso di disservizi relativi a voli in partenza da Stati UE con destinazione aeroporti situati su territorio UE, con compagnia aerea sia comunitaria che extracomunitaria, il reclamo può essere presentato direttamente all’Organismo Nazionale Responsabile (NEBs) dello Stato UE da cui il volo è partito.
I voli in partenza da Stati entra UE con destinazione aeroporti situati su territorio UE, operati da compagnia aerea extra comunitaria, non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento CE 261/2004.