IL GIUDICE DI PACE TELEMATICO
Dal 30 giugno prossimo il Giudice di Pace cambia veste e diventa telematico: la riforma Cartabia ha infatti previsto che la redazione ed il deposito di tutti gli atti relativi a procedimenti di competenza del Giudice di Pace (ma anche del Tribunale delle Acque e del Tribunale dei Minori) avvenga telematicamente, migliorando – questo l’auspicio – la tempistica relativa al deposito degli atti introduttivi ed alla gestione delle copie, e annullando la necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie.
Tale novità si inserisce nella progressiva digitalizzazione che il Governo ha promosso con l’auspicio di ridurre i tempi dei giudizi civili e smaltire l’arretrato: e in effetti, basti pensare alla collocazione sistematica della norma in commento, che precede le note novità in tema di attestazioni di conformità e udienze tramite collegamenti audiovisivi a distanza. Ma del resto, se il processo civile telematico, attivo da anni presso i Tribunali civili di primo grado, le Corti d’Appello e perfino in Cassazione, ha dato prova di essere, tutto sommato, un sistema che funziona, l’implementazione del processo civile telematico all’ufficio del giudice di pace, i cui fascicoli sono tradizionalmente cartacei, ha già fatto sorgere qualche dubbio.
In effetti, sono diversi gli Uffici che hanno avviato la sperimentazione a “doppio binario”, cartaceo e telematico, che ha permesso agli Avvocati – tra cui questo Studio – di effettuare depositi, prevalentemente di ricorsi per ingiunzione, prima telematicamente e, il giorno successivo, in cartaceo presso l’Ufficio. Tale novità avrebbe dovuto essere una base di partenza non tanto per il professionista, il quale comunque, essendo dotato della propria piattaforma digitale, si limiterebbe a effettuare un deposito ordinario, quanto più per le cancellerie, le quali verosimilmente si troveranno a gestire una mole di procedimenti non indifferente, considerato che la competenza per valore del giudice di pace è stata peraltro ampliata, sempre dalla riforma Cartabia: per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000,00 e per cause di risarcimento da incidenti stradali e natanti fino a € 25.000,00.
Per quanto riguarda il Foro di Bologna e l’esperienza di questo Studio, va aggiunto che la sperimentazione a doppio binario non ha dato, purtroppo, l’esito sperato: a causa di problemi tecnici, che hanno richiesto il blocco telematico delle piattaforme per diversi giorni e che ciononostante pare che non siano stati risolti, il deposito telematico non è mai andato a buon fine: in altri termini, e per gli esperti del settore, la quarta p.e.c. non arriva mai.
Per quanto sia encomiabile l’intento del Governo di adeguare la Giustizia (civile e non) al progresso digitale, e permettere quindi una più rapida e autonoma gestione del contenzioso da parte dell’avvocato, ci si auspica che il Ministero della Giustizia sia altrettanto solerte nel mettere a disposizione un sistema di deposito telematico fruibile sia dal lato professionista che dal lato cancelleria, e che, in poche parole, funzioni correttamente: del resto, il 30 giugno è, letteralmente, dietro l’angolo.