LA RIFORMA CARTABIA: BREVE PANORAMICA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ SULLA MEDIAZIONE

Tra le maggiori novelle introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” sicuramente vi sono anche quelle volte all’efficientamento del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; il D.Lgs. n. 149/2022, infatti, ha introdotto, all’art. 7, rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 28/2010 che già disciplinava la materia della mediazione.

Con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), è stata anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune modifiche relative ai seguenti aspetti: indipendenza del mediatore (art. 3); derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione (art. 3); mediazione in modalità telematica (art. 8-bis); verbale conclusivo della mediazione (art. 11); accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis); conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).

Mentre le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

Seguendo il dettato normativo, senza presunzione di esaustività, vediamo brevemente i principali cambiamenti. 

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

Sicuramente significativa è la previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 (così come riformato dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197) che ha ampliato il novero delle materie per cui è la mediazione è obbligatoria; l’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda,  di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; a cui si sono aggiunte: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Al comma 2 trova più chiara collocazione quanto precedentemente previsto nel secondo e quarto periodo del comma 1 bis, in ordine ai rapporti tra la procedura di mediazione obbligatoria e il processo. Il comma ribadisce, quindi, che il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, fermo restando che anche il giudice, d’ufficio, entro la prima udienza, potrà sollevare la detta eccezione.

Si è inoltre precisato che quando la mediazione non risulti esperita, oppure risulti esperita ma non conclusa, il giudice debba fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura di mediazione, fissato dall’articolo 6; il giudice, a tale successiva udienza, se constata che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l’improcedibilità della domanda.

Sempre il nuovo art. 5 sopra richiamato è modificato dalla riforma Cartabia in tema di mediazione obbligatoria prevedendo che quando tale procedura è un requisito per procedere con un’azione legale, tale requisito si considera soddisfatto se il primo incontro con il mediatore si conclude senza raggiungere un accordo di conciliazione.

In ogni caso, il processo di mediazione non impedisce l’emissione di provvedimenti d’urgenza o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto una specifica norma riguardante l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il nuovo art. 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 introdotto dalla riforma Cartabia prevede che quando l’azione menzionata nell’articolo 5, comma 1, viene avviata tramite un ricorso per decreto ingiuntivo, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha fatto ricorso al decreto ingiuntivo.

Durante la prima udienza, il giudice assume i provvedimenti del caso in merito alle richieste di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà e verifica se il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato richiesto ed effettuato dalle parti. Ove la mediazione obbligatoria non sia stata effettuata, il giudice rinvia la causa e fissa un’ulteriore udienza in data successiva alla scadenza del termine previsto dall’articolo 6.

In questa successiva udienza, se il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice procede a dichiarare l’improcedibilità dell’azione avviata con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, revocando anche il decreto opposto in sede di opposizione e decidendo sulle spese di lite.

Amministratore di condominio (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

Sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all’amministratore di condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione.

L’articolo 5 ter, rubricato “Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio”, è stato introdotto al fine di prevedere che l’amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea, a seconda dei casi, il verbale contenente il testo dell’accordo di conciliazione individuato dalle parti, o la proposta conciliativa del mediatore. L’assemblea dovrà quindi manifestare la propria volontà di aderirvi, (con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.) entro il termine fissato nella proposta di accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s’intende come non conclusa.

Mediazione demandata dal Giudice (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

All’art. 5 quater la Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire, anche in sede di giudizio di appello, la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto una specifica norma riguardante la mediazione prevista contrattualmente o statutariamente.

Il nuovo art. 5 sexies stabilisce infatti che quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, il tentativo di mediazione diventa un requisito per la procedibilità della domanda giudiziale.

Se il tentativo di conciliazione non è stato effettuato, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, agisce in conformità al comma 2 dell’art. 5.

La domanda di mediazione viene presentata all’organismo specificato nella clausola, se iscritto nel registro, oppure, in caso contrario, all’organismo individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4.

Durata massima della mediazione (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale.

Termini stringenti si ritrovano anche all’art. 8 che disciplina il procedimento di mediazione; il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Mediazione telematica (già in vigore dal 28 febbraio 2023)

La digitalizzazione diventa la regola anche nel procedimento di mediazione che, potendosi svolgere anche in modalità da remoto, vede l’applicazione di nuove previsioni nella formazione, trasmissione e conservazione degli atti del procedimento.

In particolare, si dispone espressamente che, a conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il comma 4 prevede che il documento sottoscritto ai sensi del comma 3, dopo essere stato firmato dal mediatore, sia poi ritrasmesso alle parti, agli avvocati (ove nominati) e alla segreteria dell’organismo.

Proposta del mediatore (già in vigore dal 28 febbraio 2023)

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 innovativamente consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

L’accordo di mediazione come titolo esecutivo (già in vigore dal 28 febbraio 2023)

La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto una specifica norma riguardante la valenza quale titolo esecutivo dell’accordo di mediazione.

Il primo comma dell’art. 12 riformato, nella sostanza ricalca la previsione previgente secondo la quale, nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocato, l’accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro legali vale come titolo esecutivo per poter successivamente procedere non solo con la espropriazione forzata oppure con l’esecuzione per consegna e rilascio, ma anche con l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come con l’iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.

Invece, il nuovo comma 1 bis dell’art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse dalle precedenti, l’accordo di mediazione può, ma solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del Tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 21 maggio 2008, il verbale viene omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione (già in vigore dal 28 febbraio 2023)

La novella normativa rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito: che il giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione; che quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato; che all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Nel caso, poi, in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

Mediazione e gratuito patrocinio (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

La riforma inserisce poi un nuovo capo II bis al D.Lgs. n. 28/2010, dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendolo, quando è raggiunto l’accordo, per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 comma 6).

Incentivi fiscali (entrata in vigore al 30 giugno 2023)

Per favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali; in particolare il nuovo art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 per il verbale contenente l’accordo di conciliazione.

In relazione al credito di imposta, inoltre, il nuovo art. 20 prevede che alle parti che raggiungono un accordo in mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta proporzionale all’indennità pagata secondo l’art. 17, commi 3 e 4, fino a un massimo di € 600,00.

Nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è richiesta dal giudice, alle parti è inoltre riconosciuto un credito d’imposta proporzionale al compenso versato al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, entro i limiti stabiliti dai parametri forensi e fino ad € 600,00.

I crediti d’imposta menzionati nel comma 1 sono utilizzabili dalla parte fino a un totale di € 600,00 per procedura e con un massimo annuo di € 2.400,00 per le persone fisiche ed € 24.000,00 per le persone giuridiche; in caso di mediazione fallita, i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

Viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta proporzionale al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, entro il limite dell’importo versato e fino ad € 518,00.