REVOCA DI AMMINISTRATORE DI S.R.L.: LA TUTELA DEL SOCIO TRA AZIONE CAUTELARE E DI MERITO

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2022, ha stabilito che l’azione cautelare di revoca di amministratore di società a responsabilità limitata, prevista dall’art. 2476, 3° comma, codice civile, deve essere, ai fini del suo accoglimento, strettamente strumentale all’azione di responsabilità dell’amministratore e non solo finalizzata ad ottenere, anche nel merito, la sola revoca.

La pronuncia di merito del Tribunale di Catanzaro si inserisce nell’irrisolto contrasto giurisprudenziale che vede contrapposti due filoni interpretativi della norma in commento.

Il Tribunale di Catanzaro aderisce all’orientamento più restrittivo, in base al quale non può ravvisarsi un’autonoma azione di merito di revoca dell’amministratore, indipendentemente dall’azione di responsabilità, in quanto la norma non lo prevede espressamente.

Sulla base di tale assunto, pertanto, l’azione cautelare, pacificamente ammessa anche prima dell’introduzione del giudizio di merito, può essere accolta se preordinata all’azione di responsabilità, con la naturale conseguenza che il socio potrà ricorrervi nel solo caso in cui prospetti un concreto ed attuale pregiudizio al patrimonio della società.

Il contrario orientamento giurisprudenziale, al quale ha aderito il Tribunale di Firenze con la pronuncia del 1° luglio 2019 (conforme alla pronuncia del Tribunale di Bologna del 18 aprile 2017), sostiene invece che il rimedio cautelare non deve essere necessariamente preordinato all’azione di responsabilità, ben potendo essere strumentale alla sola azione di merito di revoca dell’amministratore, consentita dall’art. 2476, 3° comma, codice civile, il quale prevede che il socio può “altresì” ricorrere allo strumento cautelare in commento.

Tale secondo orientamento ritiene pertanto che l’azione cautelare possa essere proposta anche indipendentemente dalla sussistenza di un concreto ed attuale pregiudizio al patrimonio della società.

Il contrasto giurisprudenziale non è stato ancora risolto: si auspica giunga presto un intervento risolutorio della Suprema Corte, in linea con l’orientamento più tutelante per il socio, al quale potrà così essere consentito non solo di esperire un’azione riparatoria (a danno già verificatosi), ma anche un’azione preventiva che possa anticipare il prodursi di un concreto pregiudizio al patrimonio della società.

In tal modo, il socio potrà attivarsi nei confronti dell’amministratore ancor prima che questi abbia provocato alla compagine un danno patrimoniale, purché ravvisi gravi irregolarità nella gestione della società, anche solo potenzialmente idonee a cagionarlo.