SE L’OBBLIGAZIONISTA AGISCE GIUDIZIALMENTE PER IL PAGAMENTO

La sentenza n. 12809 del 30 Agosto 2022 resa dalla XVI Sezione del Tribunale di Roma accoglie le difese dello Studio Legale Lenzi, chiamato a patrocinare le ragioni di un istituto di credito.

La causa aveva ad oggetto l’opposizione, promossa da una società per azioni, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Banca, che nel caso di specie rivestiva il ruolo di investitrice, per il recupero di una somma dovuta a titolo di restituzione di un prestito obbligazionario non rimborsato alla scadenza.

Fra le varie tematiche affrontate in motivazione, merita di essere osservato che, sul piano dell’eccepita carenza di esigibilità del credito, il Tribunale conveniva con le difese dello Studio Lenzi rilevando che, ai sensi del Regolamento del prestito obbligazionario, il verificarsi dell'”Evento Rilevante” del mancato pagamento costituisce automaticamente causa di rimborso anticipato del prestito obbligazionario, senza la necessità, sostenuta dalla parte opponente, che intervenga una previa deliberazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti, come invece previsto in relazione agli altri “Eventi Rilevanti” indicati dal suddetto Regolamento. Merita inoltre di essere segnalato un ulteriore passaggio della motivazione del provvedimento secondo cui il principio della par condicio creditorum, la cui violazione pure veniva dedotta da parte opponente, sia invocabile, a detta del Tribunale romano, solo all’interno di un perimetro individuato dalla presenza di un concorso tra creditori con legittime cause di prelazione all’interno di una procedura concorsuale, non esistente nella fattispecie in esame.

https://www.studioavvlenzi.it/wp-content/uploads/2022/10/Tribunale-Roma-sentenza-n.-12809-2022.pdf