FALLIMENTO IN ESTENSIONE DI SUPERSOCIETA’ DI FATTO E COMUNIONE EREDITARIA

Con la sentenza n. 18/2022 del 12 Luglio 2022 il Tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso dello Studio Legale Lenzi, chiamato a rappresentare gli interessi della Curatela Fallimentare in sede di estensione ex art. 147 L.F. in materia di “supersocietà” di fatto.

Il Tribunale ha infatti riconosciuto l’esistenza dei presupposti per configurare una vera e propria “supersocietà” di fatto tra una società di persone, una società di capitali (queste ultime già dichiarate fallite) ed una società irregolare, assieme con i suoi soci illimitatamente responsabili, caratterizzate dalla medesima sede e oggetto sociale, nonché dallo svolgimento promiscuo ed univoco, nell’interesse del gruppo, delle attività di gestione e produzione delle singole entità coinvolte.

Il Tribunale finiva con l’accertare, nel caso di specie, una realtà imprenditoriale unica caratterizzata, sul piano finanziario e amministrativo, da un’unica gestione comune di risorse, passività e flussi e, in concreto, dall’esistenza di lavoratori subordinati al servizio di una o delle altre entità giuridiche senza soluzione di continuità, dall’utilizzo promiscuo di beni e cespiti, dalla spendita del nome unico del gruppo nei rapporti con i terzi, fino ad arrivare all’accertamento dell’esistenza di una tenuta contabile unitaria, senza alcuna distinzione tra le varie aziende.

Risulta senz’altro da segnalare, nel caso in esame, la particolare qualificazione giuridica di società in nome collettivo irregolare attribuita dal Tribunale ad una “Comunione Ereditaria” costituitasi tra le due persone fisiche qualificate come eredi del defunto titolare di un’impresa individuale, nel caso di specie pure già dichiarata fallita, ed anch’essa ritenuta socio della “supersocietà”.

Tale nuova entità, a seguito del decesso del titolare firmatario, ha infatti proseguito, tramite i successori universali, l’attività commerciale, finendo con l’essere ricondotta alla qualità di socio della “supersocietà” di fatto e, quindi, assoggettabile al suo fallimento, cui ha necessariamente fatto seguito anche quello degli eredi, considerati soci illimitatamente responsabili.

La sentenza è stata pubblicata sui siti internet di informazione giuridica Ex Parte Creditoris e Il Fallimentarista.

https://www.studioavvlenzi.it/wp-content/uploads/2022/10/Tribunale-Ferrara-sentenza-n.-18-2022-1.pdf