Non revocabile l’ipoteca concessa contestualmente alla rateizzazione del debito scaduto

Con sentenza n. 3450 dell’11 febbraio 2025, la Cassazione ha affrontato la questione se l’assunzione da parte del debitore dell’impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all’art. 67 comma 1, n. 3 vecchia legge fallimentare o nella diversa ipotesi del n. 4 della medesima norma (ora, art. 166 c.c.i.i., senza modifiche di rilievo, per quanto concerne il tema in trattazione).

La vicenda nasce da un’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore ipotecario avverso il decreto del G.D. che aveva escluso, appunto, la prelazione ipotecaria; sosteneva il creditore che, essendo l’ipoteca stata iscritta per un debito già prima di allora scaduto, l’eccezione di revocabilità del gravame, vittoriosamente sollevata dal Curatore in sede di verifica, e che considerava viceversa il debito non scaduto, non era fondata, trattandosi di iscrizione ipotecaria effettuata anteriormente al periodo sospetto di sei mesi.

La Suprema Corte, ribaltando la decisione del Tribunale, ha effettivamente statuito che non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell’ipoteca, sia stata concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare, proprio ai fini delle norme sopra richiamate, se il nuovo termine che ne deriva sia concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, così legando tali operazioni da un nesso teleologico unitario; questo il principio di diritto colà enunciato “In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l’inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario”.