SOCIETÀ ESTINTA: QUALI RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SOCI IN CASO DI DEBITI TRIBUTARI DELLA SOCIETÀ?

Dopo la cancellazione di una società di capitali, nel caso in cui i creditori sociali siano rimasti insoddisfatti possono agire esclusivamente nei confronti dei soci della società e, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa o dolo dei liquidatori, nei confronti di questi ultimi.

I soci peraltro rispondono nei limiti delle somme da ciascuno percepite in base al bilancio finale di liquidazione.

Tale disciplina è sancita dall’art. 2495 c.c. il quale prevede, tra l’altro, all’ultimo comma, che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

La giurisprudenza ha dibattuto a lungo su questo tema, esprimendo diversi orientamenti.

Un primo orientamento stabiliva che gli ex soci potessero essere ritenuti responsabili solo se avessero ricevuto somme dalla liquidazione della società, appunto in base all’art. 2495, comma 2, c.c..

Un secondo orientamento prevedeva che in caso di cancellazione della società, gli ex soci dovessero essere automaticamente ritenuti responsabili dei debiti, a prescindere dal fatto che avessero ricevuto o meno somme dalla liquidazione del bilancio.

Altra parte della giurisprudenza stabiliva, infine, che gli ex soci dovessero ritenersi responsabili dei debiti della società estinta, ma solo nei limiti delle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è dunque intervenuta sulla questione, al fine di dirimere l’acceso dibattito, con una recente pronuncia, con la quale stabilisce che “nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3 (già 2) comma dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 comma 5 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 comma 5 d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa” (Cass.SS.UU. n. 3625/2025).

Le Sezioni Unite hanno dunque fatto proprio l’orientamento intermedio, secondo il quale, appunto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili per i debiti della società cancellata, ma possono essere ritenuti tali solo nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione della società stessa.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che:

  • l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento agli ex soci, anche se non è certa la loro percezione di utili;
  • la responsabilità patrimoniale degli ex soci esiste solo se si dimostra che hanno ricevuto somme dalla liquidazione;
  • l’Agenzia delle Entrate deve emettere un avviso di accertamento specifico per ciascun ex socio, non potendo coinvolgerli automaticamente nel procedimento fiscale della società estinta.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi contemperato da un lato le esigenze dell’Agenzia delle Entrate di non vedere automaticamente estinto il debito della società cancellata, con l’onere però di dimostrare che gli ex soci abbiano beneficiato economicamente della liquidazione; dall’altro lato, ha sancito che, qualora i soci non abbiano percepito nulla dalla liquidazione societaria, non possono essere costretti a pagare i debiti della società; al di là delle particolarità del caso, riguardante appunto pendenze tributarie della società estinta, il principio concernente la determinazione della responsabilità dei soci vale anche per gli altri creditori.

Si fa presente, infine che l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 2495 c.c. prevede che “la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Anche tale previsione ha destato non poche perplessità in quanto presso la sede sociale di una società estinta non vi sarà alcun soggetto idoneo a ricevere la notifica.