Eredità devoluta a minori o incapaci – Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario resa dal rappresentante legale – Conseguenze – Acquisizione della qualità di erede – Rinuncia all’eredità dopo il raggiungimento della maggiore età – Inefficacia
Nel 2014 Tizio e Caio proposero dinanzi al Tribunale di Padova opposizione all’esecuzione intrapresa nei loro confronti da una Banca per il pagamento delle rate di un mutuo acceso dal loro genitore deceduto nel 2007 eccependo che, avendo rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 489 c.c., non potevano rispondere del debito.
Il Tribunale respinse l’opposizione motivando la decisione sul fatto che quando gli attori erano ancora minorenni la loro madre, a loro nome e nel loro interesse, aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, sicchè la rinuncia fatta da loro successivamente era inefficace.
Proposto gravame, anche la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 2464 del 2 novembre 2017, confermò la sentenza di primo grado: anche a parere del Giudice di seconde cure, l’eredità devoluta al minore e accettata dal genitore con beneficio di inventario comporta l’acquisto della qualità di erede da parte del minore anche nel caso in cui l’inventario non sia redatto; l’art. 489 c.c. infatti, attribuisce al minore, una volta raggiunta la maggiore età, solo la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno, non anche di rinunciare all’eredità.
Tizio e Caio hanno proposto nel 2018 ricorso per la cassazione di questa decisione; la Banca ha notificato altresì controricorso e, fissata la trattazione della causa con pubblica udienza, la seconda Sezione Civile rimette alle Sezioni Unite la decisione del ricorso per la presenza, con riguardo alle questioni giuridiche poste, di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza della Corte, reputando altresì la questione di particolare importanza.
Il quesito da chiarire è se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante dell’erede minore, senza la successiva redazione dell’inventario nel breve termine a ciò previsto per la generalità dei casi, consenta all’erede stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo solo egli redigere l’inventario nel maggior termine anzidetto, per poter beneficiare della limitazione della responsabilità per i pesi ereditari al valore di quanto ricevuto.
La disamina parte dall’art. 471 c.c. secondo cui per i minori e per gli interdetti l’eredità deve essere accettata con beneficio di inventario, e tale forma è la sola consentita dalla legge per gli incapaci. In più l’accettazione beneficiata richiede la forma scritta ad substantiam, ex art. 484 c.c., ed è soggetta a trascrizione. Naturalmente rimane ferma la facoltà del legale rappresentante del minore di rinunciare all’eredità. L’una e l’altra opzione, accettazione con beneficio e rinuncia, debbono essere autorizzate dal giudice tutelare.
L’accettazione beneficiata, poi, si fa mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o da un Cancelliere del Tribunale, inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare; l’erede può avvalersi del beneficio del beneficio in quanto vengano svolte le operazioni di inventario, perché la separazione patrimoniale tra i propri beni ed i beni ereditati presuppone l’identificazione materiale di questi ultimi, dovendosi tra l’altro svolgere in tempi celeri e con forme idonee ad assicurare la correttezza delle operazioni.
Dispone altresì l’art. 489 c.c. che i minori, nonché gli interdetti e gli inabilitati, non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età, ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità quando “entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”:la disposizione consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo entro l’anno le relative operazioni, e di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel caso il suo rappresentante sia rimasto inerte o abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace.
Per giurisprudenza costante con riguardo all’eredità del minore non trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 485 e 487 c.c., che impongono la redazione dell’inventario entro tre mesi: se pertanto il legale rappresentante fa l’accettazione ma non compie l’inventario entro il termine previsto da tali disposizioni, mai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice.
E’ indubbio che accettare l’eredità con beneficio esprima comunque la volontà del dichiarante di diventare erede: il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ovvero che, non trovandosi in tale situazione, dichiara di accettare comunque l’eredità con beneficio di inventario, rimane erede anche nel caso in cui non ottenga il beneficio a causa dell’omessa redazione dell’inventario. La volontà però di avvalersi del beneficio va dichiarata al momento dell’accettazione, non essendo consentita la formulazione sul punto di diverse manifestazioni di volontà nel corso del tempo.
La relazione tra dichiarazione di accettazione beneficiata ed inventario è stata ricostruita in modo diverso dalla giurisprudenza.
Secondo una prima posizione, l’accettazione e l’inventario sarebbero due atti distinti e la dichiarazione di accettazione sarebbe di per sé sufficiente a fare acquisire il beneficio, sia pure in via provvisoria, consolidando i suoi effetti in forza della redazione dell’inventario nel termine prescritto (Cass. n. 3842 del 1995; Cass. n. 11084 del 1993; Cass. n. 2198 del 1987; Cass. n. 329 del 1977).
Questo orientamento è stato poi abbandonato in favore di una soluzione che ravvisa nell’art. 484 c.c. una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti della dichiarazione e dell’inventario è indispensabile per acquisire l’effetto della limitazione di responsabilità, ovvero della separazione dei patrimoni. Secondo la sentenza n. 11030 del 2003, che inaugura questo nuovo indirizzo, la dichiarazione ha una propria immediata efficacia poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti,ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata alla persistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito (nello stesso senso Cass. n. 16739 del 2005; Cass. n. 16514 del 2015; Cass. n. 9099 del 2018; Cass. n. 7477 del 2018).
Anche la questione se il minore, divenuto maggiorenne, e quindi acquisita la capacità di disporre, possa rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi non abbia provveduto alla redazione dell’inventario, ha ricevuto soluzioni contrastanti nella giurisprudenza della Cassazione.
Secondo un primo orientamento il minore, nel caso prospettato, rimane nella condizione di chiamato all’eredità e quindi, raggiunta la maggiore età, è nella pienezza della potestà di decidere se accettare l’eredità o rinunziarvi. L’art. 489 c.c., secondo questa tesi, stabilisce che i minori “non si intendono decaduti dal beneficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età … qualora entro tale termine” non abbiano compiuto l’inventario: pertanto nel caso in cui il legale rappresentante del minore accetti l’eredità nella forma beneficiata, ma non rediga l’inventario, il minore non può essere considerato erede puro e semplice, mantenendo la sua condizione originaria di chiamato (si veda Cass. n. 9648 del 2000; Cass. n. 29665 del 2018).
Un diverso orientamento (seguito dalle sentenze Cass. n. 15267 del 2019; Cass. n. 8832 del 1999; Cass. n. 2276 del 1995; Cass. n. 8034 del 1993) rileva invece che la posizione del minore, una volta che l’eredità a suo favore sia stata debitamente accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dalla norma di carattere speciale dettata dall’art. 489 c.c., secondo cui la decadenza a suo carico si verifica soltanto se nell’anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto l’inventario: il minore divenuto maggiorenne non potrà più rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma potrà solo procedere con l’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice. L’inapplicabilità dell’art. 485 c.c. nei confronti del minore discenderebbe dal fatto che tale disposizione è derogata, per i minori, dalla norma speciale dettata dall’art. 489 c.c.. Tale norma prospetta i possibili epiloghi, in termini alternativi, esclusivamente sul piano della responsabilità per i debiti ereditari senza interessarsi ed incidere sulla sua condizione di erede che si dà per acquisita in forza della precedente accettazione fatta dal suo legale rappresentante.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 31310/2024 pubblicata il 6 dicembre 2024 si chiarisce in via nomofilattica che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.