LE SS.UU. ANCORA SUL FORO DEL CONSUMATORE: LA CARENZA DI GIURISDIZIONE PER IL CONSUMATORE STRANIERO

Dopo la nota sentenza in materia consumeristica dello scorso 5 aprile 2023, le Sezioni Unite si sono pronunciate nuovamente sul tema, questa volta affrontando un rilievo non di poco conto: la residenza del debitore in uno Stato estero, appartenente comunque all’Unione Europea.

La vicenda trae origine da un’azione promossa da due avvocati di Bolzano per la condanna al pagamento dei compensi professionali da parte di una cittadina tedesca, la quale aveva appunto richiesto la loro assistenza in materia civile e penale per un sinistro subito sulle piste da sci italiane. La cittadina tedesca si costituiva in primo grado eccependo, a sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 44/2001, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito, il quale tuttavia respingeva l’eccezione ed accoglieva la domanda proposta dai due professionisti. Proponeva dunque appello la soccombente, nuovamente eccependo il difetto di giurisdizione, questa volta fondando il proprio rilievo sulla applicazione dell’art. 17 del Regolamento UE n. 1215/2012, poiché l’attività dei due legali sarebbe stata interamente “diretta, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro” (ovvero la Germania).

La Corte d’Appello di Bolzano tuttavia rigettava il ricorso, sostenendo, oltre che la tardività dell’eccezione (proposta solamente in comparsa conclusionale del secondo grado di giudizio), anche il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione allo svolgimento dell’attività dei due avvocati verso la Germania; non solo, in mancanza dell’assolvimento dell’onere della prova anzidetto, il Giudice di appello riteneva applicarsi l’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, il quale attribuisce la competenza giurisdizionale al Giudice del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

La cittadina tedesca proponeva ricorso per cassazione per violazione, tra l’altro, dell’art. 17 del Regolamento UE n. 1215/2012, per aver la Corte ritenuto non dedotta la direzione dell’attività dei due professionisti verso la Germania nonostante la presenza di capitoli di prova e altra documentazione allegata agli atti di entrambi i giudizi che facessero intendere il contrario.

Con ordinanza interlocutoria n. 28945 del 18 ottobre 2023, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione sollevata da tale motivo del ricorso.

I giudici hanno preliminarmente rilevato come, nei rapporti tra avvocato e cliente, quest’ultimo ricopre sempre la qualifica di consumatore; pertanto, la Suprema Corte ha stabilito che “qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17 comma 1 lettera c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore”. 

Con l’ordinanza n. 15364 del 3 giugno 2024 la Suprema Corte ha dunque fatto il punto in materia di foro del consumatore e relativo onere probatorio.