L’AUTOVELOX CAMBIA VOLTO

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024, meglio pubblicizzato come “Decreto Autovelox” immediatamente in vigore.

Cambia, pertanto, dopo più di dieci anni di attesa, lo scenario normativo di questo apparecchio tanto discusso ed i Comuni vi si dovranno adeguare entro i prossimi dodici mesi.

Proprio nei confronti di questi ultimi Enti sono indirizzate le novità più rilevanti: con il nuovo decreto è il Prefetto a decidere il collocamento delle apparecchiature di rilevamento sia per i dispositivi fissi che per quelli “mobili”, questi ultimi montati su treppiedi ai lati delle strade dagli operatori di Polizia.

I Comuni dovranno necessariamente portare all’attenzione tutti gli elementi che caratterizzano il tratto di strada interessato come potenziale luogo di installazione dell’autovelox, operando una “accurata analisi del numero degli incidenti, della tipologia e soprattutto delle cause, con particolare riferimento alla velocità come causa principale”, coordinandosi successivamente con la Prefettura.

I dispositivi potranno pertanto essere posizionati solo in aree con elevato tasso di incidentalità, dove sarà documentata l’impossibilità o la difficoltà della contestazione immediata per le condizioni strutturali della strada.

Altra novità riguarda i relativi cartelli di segnalazione: fuori dai centri urbani dovrà almeno esserci un chilometro di distanza tra il cartello stradale che indica il limite di velocità e l’autovelox stesso, che scende a 200 metri nelle strade urbane a scorrimento nonché a 75 sulle altre strade.

Sono, altresì previste distanze minime tra un dispositivo e l’altro per evitare che in certi tratti stradali si prenda una multa dietro l’altra: la distanza minima è di tre chilometri sulle strade extraurbane e di un chilometro sulle strade secondarie.

Il decreto stabilisce che la velocità rilevata dagli autovelox sarà parametrata a quella prevista dal codice per ciascuna tipologia di strada, ossia cinquanta chilometri orari nei centri urbani, mentre nelle strade extraurbane i dispositivi possono essere utilizzati solo per riduzione della velocità non superiore a venti chilometri orari rispetto al limite ordinario.

L’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili visibili con le modalità stabilite.

Si ribadisce che i Sindaci avranno dodici mesi per adeguarsi alla nuova normativa, dopodiché i dispositivi che non rispetteranno le regole saranno disinstallati fino al loro adeguamento. Le multe elevate durante questo lasso temporale saranno però comunque valide.

Rimane ancora aperto il punto “omologazione”, non risolto dal decreto, ed in ordine al quale la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 10505/2024 si è pronunciata stabilendo che “è sempre annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma “non omologato”, specificando che si tratta di procedure con “natura e finalità” diverse: l’approvazione è propedeutica alla omologazione che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.

Il Ministro Salvini nel commentare l’entrata in vigore di questo nuovo assetto normativo ha affermato, su questo ultimo punto, che entro l’estate il vuoto sarà colmato.