IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE RICHIESTE DI NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

Con nota prot. 902 del 15 maggio 2023, il Ministero della Giustizia ha introdotto una svolta nel sistema delle richieste di notificazioni ed esecuzioni presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti: ha posto le basi per un sistema di ricezione e invio delle richieste esclusivamente telematico.

Tale novità ha trovato conferma nel D.M. del 29 dicembre 2023, n. 217, in tema di “regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, estendendo la propria sfera di interesse anche all’attività degli Ufficiali Giudiziari. In effetti, e con riferimento a questi ultimi, se in un primo momento l’informatizzazione aveva coinvolto esclusivamente le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare a sensi dell’art. 492 bis c.p.c., in particolar modo alla luce della incisiva riforma entrata in vigore nel marzo 2023,  ad oggi è l’intero sistema di richiesta di notifiche ed esecuzioni ad essere oggetto di una netta modifica.

Si precisa sin da ora che tale nuova modalità è attiva, ad oggi, solo presso alcuni Fori italiani: nella nostra esperienza professionale abbiamo avuto modo di cominciare a sperimentare tale novità presso gli Uffici N.E.P. di Ravenna, che dal 1° marzo 2024 accettano le richieste di notifica o di esecuzione esclusivamente in via telematica.

Chiaramente, proprio perché si tratta di un meccanismo completamente nuovo, l’unico modo per farsi strada nel meccanismo di deposito è tramite un sistema di trials and errors: in primo luogo per quanto attiene ai software utilizzabili per il deposito delle richieste. In effetti, non tutti sono abilitati all’inoltro delle richieste: stando anche a quanto consigliato dallo stesso personale UNEP, il miglior programma ad oggi pare essere SL PCT, gratuito, che consente il deposito delle varie richieste agli Uffici competenti.

Una caratteristica peculiare della novità introdotta dal Ministero della Giustizia, che tuttavia riguarda, per quanto di nostra conoscenza, il circondario della Corte d’Appello di Bologna, è la possibilità di effettuare tali depositi in qualunque orario, alla stregua di un deposito telematico presso una cancelleria del Tribunale; tuttavia, i depositi che giungono agli Uffici in un orario non compreso tra le ore 9,00 e le ore 11,30, quanto ai giorni feriali, sono lavorati nel giorno feriale successivo. Sarà possibile, inoltre, segnalare l’urgenza del deposito: l’atto in scadenza in giornata o nel giorno successivo al deposito può essere inviato unitamente alla ricevuta telematica di un fondo spese di € 50,00; invece, per quanto riguarda gli atti non urgenti, la prassi richiede che, una volta che l’Ufficio avrà ricevuto l’istanza, provveda ad inviare una p.e.c. al legale richiedente, quantificando il fondo spese richiesto. Solamente una volta inviata la ricevuta telematica la richiesta verrà protocollata e, successivamente, lavorata.

Conseguenza diretta della informatizzazione di tale sistema è l’effettiva applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., che prevede l’obbligatorietà della notificazione telematica alle persone giuridiche: ad esempio, tra i dati dei terzi pignorati che sarà necessario inserire nella redazione dell’atto principale dovrà essere incluso anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, e qualunque notifica diversa da quella telematica (a mani, a mezzo posta) dovrà essere specificata espressamente.

Con riferimento, invece, all’atto principale, si segnala che, oltre a contenere tutti i dati dei destinatari, dovrà essere firmato in .pdf.p7m e dovrà essere munito di apposita attestazione di conformità a sensi dell’art. 196 decies e 196 undecies disp. att. c.p.c.. Si tratta, infatti, dell’atto che verrà materialmente notificato al destinatario e restituito all’avvocato per gli usi giudiziali.

Una volta effettuata la notifica richiesta, qualora il fondo spese sia stato eccedente l’effettiva spesa sostenuta, l’UNEP provvederà a inviare apposita comunicazione p.e.c. al legale, il quale dovrà espressamente acconsentire alla restituzione della somma tramite la compilazione della sezione “Restituzione somme” prevista dal software di riferimento, indicando, oltre al numero di cronologico, anche il proprio IBAN.

Se, da un lato, si tratta di una fase ancora in via di sperimentazione, che lascia spazio a dubbi e mette in evidenza le criticità e le lacune di un sistema del genere, sia dal lato tecnico (come comportarsi in caso di malfunzionamento del software?) che dal lato processuale (nelle linee guida predisposte dall’UNEP di Ravenna non si fa riferimento alle notifiche dei decreti ingiuntivi; che ne è della attestazione di conformità delle cambiali, dei mutui fondiari, dei verbali di mediazione?), dall’altro lato questa novità non può che segnare l’inizio di una auspicata speditezza nel processo di notificazione, che renda l’avvocato più autonomo nella gestione del proprio tempo.