AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI PROCURA SPECIALE

Con la sentenza n. 2077, depositata il 19 gennaio scorso, le Sezioni Unite Civili hanno affermato il principio secondo il quale la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e depositata in modalità telematica unitamente al ricorso per cassazione costituisce una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso.

La pronuncia prende le mosse dalla vicenda di un contribuente che propose opposizione all’esecuzione verso una serie di cartelle esattoriali emesse da Roma Capitale, dalle Prefetture di Roma e Rieti e dal Comune di Manciano a titolo di sanzioni amministrative.

L’adito Giudice di Pace di Roma accolse in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su talune pretese oggetto di contestazione condannando le parti opposte al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite.

Contro tale decisione venne promosso appello limitatamente al capo delle spese processuali ed il Tribunale di Roma con sentenza, confermò la pronuncia del primo giudice.

Il contribuente ha poi presentato ricorso per Cassazione impugnando la sentenza di appello, e la terza sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 luglio 2023, ha poi trasmesso gli atti al Primo Presidente che, a sua volta, ha assegnato la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione relativa alla validità della procura speciale rilasciata dal ricorrente: in particolare, tema su cui la Suprema Corte in composizione allargata è stata chiamata ad esprimere il principio nomofilattico, a valere quindi come indirizzo per tutte le successive decisioni, ha riguardato il dubbio se fosse valida o meno una procura speciale alle liti rilasciata in modalità analogica (cioè cartacea), con sottoscrizione autografa della parte, che presenti un contenuto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata per proporre ricorso per Cassazione redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo p.e.c. e poi depositato telematicamente.

Già nella sentenza n. 36507/2022 le Sezioni Unite avevano affermato il principio di diritto secondo il quale per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico si debba estendere anche alle ulteriori diverse possibilità di conferimento della procura e, dunque, non solo all’ipotesi di procura nativa digitale – redatta su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale – ma anche al caso di procura digitalizzata, ovvero conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale. Pertanto, in conseguenza di questa pronuncia la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione, per così dire topografica fa si che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere purché, ovviamente, non appaia in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.

In questa soluzione emerge la centralità del diritto di difesa e la necessità di evitare eccessi di formalismo e restrizioni del diritto della parte all’accesso alla Giustizia che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali.

L’art. 83 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, prevede due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto mediante strumenti informatici, e la procura conferita su supporto cartaceo che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti trasmessi in via telematica.

Quanto alla prima ipotesi, per le specifiche tecniche previste dal D.M. n. 44/2011, la procura si considera apposta in calce all’atto a cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di p.e.c. mediante il quale l’atto è notificato; tale disposizione si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale viene estratta “copia per immagine”. Occorre poi considerare che i documenti informatici (atti e documenti) sono trasmessi dai difensori all’indirizzo p.e.c. dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della “busta telematica”; pertanto, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e poi digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di p.e.c. con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con il quale l’atto è depositato.

Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 2077/2024 danno continuità a tale indirizzo, enunciando il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di p.e.c. con il quale l’atto è notificato o mediante inserimento nella “busta telematica” con il quale l’atto è depositato, di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso: pertanto la procura è da ritenere valida in difetto di espressioni che in maniera univoca escludano l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Tale ragionamento, anche se riferito alla normativa applicabile anteriore alle modifiche apportate al D.M. n. 44/2011 dal D.M. n. 217/2023 entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione a decorrere da tale data dell’art. 18 del suddetto D.M. n. 44, in quanto con errata corrige pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre commi dell’art. 18, sia perché la norma primaria, l’art. 83 c.p.c., dispone espressamente, con riferimento all’ipotesi della procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

L’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti contemplate, su foglio, su documento informatico, in copia informatica autenticata, rilasciate su supporto analogico o digitale separato dall’atto cui la procura afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto da eseguire nel rispetto della normativa.

Con altra e contemporanea decisione, la n. 2075, sempre in tema di procura alle liti, le Sezioni Unite risolvono una diversa questione, ribadendo l’indirizzo per cui “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83 c.p.c. comma terzo e 365 c.p.c. non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atta cui si riferisce essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.