LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: QUESTIONI PRATICHE

 Con questo articolo si vuole dare conto di una recente pronuncia del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023 n. 105, che tratta di tre aspetti pratici della procedura di liquidazione controllata:

Il primo riguarda la documentazione da allegarsi alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore, dal momento che l’art. 269 C.C.I.I. non contiene alcuna disposizione specifica sul in punto, per cui si devono ritenere applicabili, quale strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento, le disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 65 e 66 C.C.I.I. e, alla luce del disposto dell’art. 270 C.C.I.I., per i casi non regolati dal Capo IX, se compatibili, altresì le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, onde con riferimento a queste ultime, occorre verificare se debba farsi applicazione dell’art. 39, primo comma, C.C.I.I. che descrive la documentazione che l’istante deve presentare unitamente alla domanda di accesso (in particolare, se coerente con lo specifico caso: le dichiarazioni fiscali IRPEF e IVA degli ultimi tre esercizi, la certificazione dei debiti fiscali, la situazione dei debiti, la situazione patrimoniale della società, l’elenco nominativo dei creditori).

Al riguardo va osservato che, stante che il su richiamato art. 269, secondo comma, C.C.I.I. dispone comunque che l’O.C.C. nella sua relazione da allegare “esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”, in funzione di tale verifica, dovrà essere depositata insieme al ricorso almeno la documentazione già prevista all’art. 14 ter L. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio, a tal proposito richiamando la sentenza del Tribunale di Verona, 20 settembre 2022.

Il secondo aspetto riguarda, in caso di domanda di liquidazione controllata proposta da una società di persone, con estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, la necessità a sensi dell’art. 272 C.C.I.I. di tenere separate le posizioni attive e passive dei singoli liquidati, ossia per ciascuno di costoro la predisposizione dei rispettivi elenco dei creditori, inventario dei beni, programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti e riparti, per cui per quanto riguarda i crediti comuni, i creditori dovranno presentare distinte domande di partecipazione per ciascun debitore.

Il terzo aspetto riguarda la nomina del liquidatore, che in genere ricade sullo stesso O.C.C. tramite il quale il debitore ha presentato la domanda di liquidazione controllata; qualora però dovessero ricorrere “giustificati motivi”, ai sensi dell’art. 270, secondo comma, lett. b), C.C.I.I., può essere nominato liquidatore un soggetto diverso, ritenendosi che ricorra tale presupposto laddove uno dei soggetti coinvolti risulti essere una società di persone con soci illimitatamente responsabili [nello specifico, società in accomandita semplice priva di beni mobili e immobili, beni mobili registrati e crediti, i cui soci risultano titolari di trattamenti pensionistici] e sussista la necessità di verificare i presupposti per l’esperimento di eventuali azioni revocatorie, risultando opportuno che il liquidatore sia soggetto del tutto terzo rispetto ai ricorrenti – società e soci – e che non abbia con essi ragioni di debito/credito in relazione al compenso pattuito.