PUO’ UN CREDITORE ISCRIVERE IPOTECA SUI BENI CHE SONO STATI PRECEDENTEMENTE OGGETTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DA PARTE DEL SUO DEBITORE, DEI QUALI IL PRIMO HA CHIESTO O CHIEDERA’ COMUNQUE LA REVOCA A SENSI DELL’ART. 2901 C.C.?

Il caso è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza, anche se non sempre giungendo alle medesime conclusioni, infatti:

–                    la più risalente giurisprudenza (per tutte Cass. n. 9774/1995) prendendo come riferimento l’art. 2828 c.c. in base al quale, affinché possa essere validamente iscritta ipoteca, è necessario che gli immobili siano di proprietà del debitore, ritiene che – essendovi un atto di disposizione e quindi l’alienazione del bene, ed altresì avendo l’azione revocatoria il limitato effetto di produrre un’inefficacia relativa, a beneficio del solo creditore revocante, dell’atto revocato – mancherebbe tale requisito e, pertanto, l’ipoteca non sarebbe validamente iscritta; in adesione a tale tesi ho peraltro reperito ancora alcuni precedenti di merito: Trib. Vicenza 31 gennaio 2022 n. 140 e, meno recentemente, Trib. Monza 12 marzo 2013 n. 768;

–                    successivamente, tuttavia, avendo riguardo a quella che è la funzione dell’azione revocatoria, ovvero quella di garantire la salvaguardia del patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., affinché lo stesso possa essere aggredito dal creditore, la Suprema Corte con sentenza del 23 settembre 2004 n. 19131 (più volte richiamata nei precedenti elencati di seguito), ha statuito che “L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l’ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell’atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell’azione revocatoria e il grado dell’ipoteca è quello della sua iscrizione”.

Poiché peraltro tale successivo orientamento, così come il successivo arresto di cui a Cass. 7 marzo 2017 n. 5631, era stato reso nell’ambito della costituzione di un fondo patrimoniale (e non di alienazione del bene a soggetto terzo), le pronunce di merito contrarie succitate avevano entrambe ritenuto che il più favorevole principio, non potesse essere applicato nel caso in cui l’atto di cui si chiede la revoca abbia comportato la fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore e quindi, di atto di trasferimento.

Viceversa, la pressoché unanime giurisprudenza successivamente formatasi sul punto e quindi, nel caso di iscrizione ipotecaria successiva all’atto di trasferimento di cui poi si richiede la revoca, evidentemente ritenendo il principio espresso da Cass. 19131/2004 di carattere generale, si è espressa in questo senso e, a tal proposito si vedano Cass. 11 agosto 2022 n. 24687; Corte Appello Bologna 14 dicembre 2020 n. 3194 e 30 ottobre 2015 n. 1804; Corte Appello Firenze 26 maggio 2021 n. 1080 e 15 luglio 2020 n. 1315; Trib. Roma 13 febbraio 2020 n. 3155; Trib. Bergamo 6 aprile 2018 n. 834 e molte altre.

Si ritiene dunque possibile iscrivere validamente l’ipoteca giudiziale nei confronti del debitore che, per eludere la garanzia patrimoniale dovuta al suo creditore, si sia spossessato di tutto o parte del proprio patrimonio immobiliare, purché successivamente venga chiesta l’inefficacia dell’atto di trasferimento che ha leso tale garanzia: ovviamente nel caso in cui la domanda di revoca sia accolta l’ipoteca sarà stata validamente iscritta a far data dalla presentazione della formalità stessa, mentre in caso contrario dovrà essere cancellata da parte del creditore.