LA RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. FOCUS SULLE CONTROVERSIE DI LAVORO

La Riforma Cartabia ha introdotto numerose novità con l’obiettivo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel rispetto delle garanzie costituzionali e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, introducendo innovazioni strutturali nel nostro ordinamento.

Tra le principali novità alcune riguardano anche la negoziazione assistita, la cui entrata in vigore è stata anticipata con la Legge di Bilancio 2023 al 28 febbraio 2023, ad eccezione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, che ha mantenuto l’originaria entrata in vigore fissata al 30 giugno 2023.

Interessanti sono le modifiche relative alla convenzione di negoziazione, per cui sono stati predisposti nuovi modelli elaborati dalla commissione ADR del CNF, reperibili online, per la negoziazione assistita standard, le controversie di lavoro e quelle in materia di famiglia, che dettano uno schema delle principali clausole che possono essere oggetto della convenzione medesima.

In particolare, qualora vi sia l’esigenza di una attività di istruzione stragiudiziale, le parti hanno ora la possibilità di:

·       acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;

·      acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

·       svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

·   svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza, salvo in ogni caso che per l’acquisizione delle dichiarazioni di terzo.

Peraltro, in materia di famiglia, le parti possono anche prevedere con la convenzione di negoziazione la possibilità di avviare preliminarmente un percorso di mediazione familiare.

La nuova normativa – come detto – disciplina anche le controversie di lavoro, introducendo la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita quale alternativa alla giurisdizione ordinaria.

L’art. 2 ter del d.l. n. 132/2014 prevede ora, infatti, che le parti possano ricorrere liberamente alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Pertanto, le parti potranno decidere se dirimere le proprie controversie di lavoro facendo ricorso alla negoziazione assistita in luogo delle classiche conciliazioni, ovvero ed in particolare al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. innanzi alla commissione di conciliazione istituita presso le Direzioni territoriali del Lavoro, alla conciliazione monocratica ex art. 11 d. lgs. n. 124/2004, alla conciliazione in sede sindacale o alla risoluzione in via arbitrale.

Le controversie che potranno dunque essere oggetto di negoziazione assistita, a norma dell’art. 409 c.p.c. sono:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Restano esclusi i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la conciliazione sui contratti certificati, per i quali rimangono obbligatori i tentativi di conciliazione già previsti in precedenza.

Ciascuna delle parti coinvolte nella procedura di negoziazione può farsi assistere da almeno un avvocato, che garantisce la difesa tecnica, oltre a un consulente del lavoro ove lo ritengano opportuno.

Il fatto di avere introdotto per tali procedure la possibilità di fare riferimento ad un consulente del lavoro è da ritenersi senz’altro prodromico al fine di raggiungere una soluzione delle controversie.

Si precisa che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di affidare la convenzione di negoziazione assistita alla propria avvocatura, ove presente.

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità, e deve contenere obbligatoriamente il termine per l’espletamento della procedura, non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori trenta giorni; le parti devono precisare l’oggetto della controversia, che non può però riguardare diritti indisponibili.

Le parti, come detto, possono acquisire dichiarazioni di terzi anche presso lo studio dell’avvocato che assiste una delle parti o presso il Consiglio dell’Ordine, in presenza degli avvocati che assistono la controparte. Il verbale sottoscritto dagli avvocati può essere prodotto in giudizio ed è valutato dal Giudice ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c..

Nella convenzione può essere prevista anche la possibilità di acquisire dichiarazioni confessorie della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli, anche producibili in giudizio con efficacia di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.

Qualora la procedura venga svolta con modalità telematiche e con collegamenti audiovisivi a distanza, ogni atto deve essere formato e sottoscritto secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è trasmesso a mezzo p.e.c..

L’accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; deve inoltre essere depositato, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni dalla conclusione, presso una delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro.

Un breve cenno va fatto infine alla possibilità di fare ricorso al gratuito patrocinio per le procedure di negoziazione assistita, per cui è consentito ai cittadini che ne hanno i requisiti di usufruire dell’assistenza legale a spese dello Stato.

Ciò è finalizzato proprio al raggiungimento di uno degli obiettivi della Riforma Cartabia di incentivare il ricorso alla negoziazione assistita, evitando di ricorrere alla via giudiziale, con risparmio sia in termini economici che processuali.

Per avvalersi del gratuito patrocinio nella negoziazione assistita occorre presentare l’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale che sarebbe competente per la controversia ed il Consiglio stesso dovrà pronunciarsi entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione all’interessato.