PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI A SEGUITO DI CASSAZIONE CIVILE, 6 aprile 2023 N. 9479
Sono trascorsi appena tre mesi dalla rilevantissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 e, com’era prevedibile, stante la notevole diffusione nel contenzioso bancario del caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, sono già emerse le prime applicazioni da parte dei giudici di merito.
Ricordando brevemente, la Corte di Cassazione, ad un anno di distanza dalle quattro pronunce della Corte di Giustizia UE 16-17 maggio 2022 (C-600/19, C-693/19, C-831/19, C-725/19), ha recepito l’orientamento della giurisprudenza eurounitaria sulla tutela giudiziaria da apprestare al consumatore che sia soggetto all’esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo dal medesimo non opposto. I giudici di Piazza Cavour hanno concluso con il riconoscere al fideiussore-consumatore la facoltà di promuovere l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al contempo imponendo in capo al Giudice dell’Esecuzione nonchè a quello del procedimento monitorio un onere di verifica delle clausole abusive in presenza di contratti di credito al consumo. Per un approfondimento, Vi invitiamo a prendere visione dell’articolo a suo tempo pubblicato dallo Studio all’indomani della storica sentenza (vedi qui).
I principi espressi dalla Cassazione hanno suscitato le reazioni immediate dei primi commentatori in dottrina, i quali hanno inevitabilmente colto l’avvenuto travalicamento del limite di cui all’art. 2909 c.c., segnatamente, dell’autorità di cosa giudicata che acquista il decreto ingiuntivo quando non opposto.
Sul piano giurisprudenziale, una prima applicazione è giunta dal Tribunale di Belluno (Trib. Belluno, 13 giugno 2023, in banca dati expartecreditoris.it) il quale ha chiarito che la tutela espressa dalla Suprema Corte è riservata al solo debitore-consumatore che non abbia già proposto opposizione al titolo monitorio, sicchè, non è concedibile un nuovo termine al soggetto che abbia già consumato utilmente il potere di promuovere l’opposizione.
Il Tribunale rilevava infatti che la debitrice aveva già promosso opposizione avanti al Tribunale di Brescia avverso il decreto ingiuntivo, opposizione dichiarata inammissibile dal Tribunale bresciano per tardività; da qui, il Tribunale bellunese ne ricava il fatto “che non sia riconoscibile nel caso di specie alla debitrice la tutela consumeristica di derivazione giurisprudenziale, la cui finalità è quella di tutelare il consumatore che non abbia potuto beneficiare della tutela effettiva contro il decreto ingiuntivo non anche di rimettere in termini il consumatore che abbia speso tale tutela mal esercitandola”.
Del medesimo avviso del Tribunale bellunese è pure il Tribunale di Como (Trib. Como 26 aprile 2023, n. 456), secondo cui “non si può applicare il recentissimo orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 sul “superamento” del giudicato implicito, non sussistendo in tal caso, in ragione dell’avvenuta presentazione di opposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività; principio che – insieme al principio di equivalenza – è l’unico ritenuto dalla giurisprudenza richiamata in grado di giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata”. Inoltre, sempre secondo quest’ultimo Giudice, “il giudice dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 cpc non può esercitare i poteri officiosi relativamente alla possibile abusività di una clausola contrattuale di un contratto stipulato da un consumatore, se la tardività dell’opposizione è imputabile al consumatore”, principio quest’ultimoche avrà senz’altro ripercussioni interpretative notevoli considerato che la tardiva, al pari della mancata opposizione, presuppone sempre una inattività colpevole e sempre imputabile al consumatore ingiunto.
Tre applicazioni giurisprudenziali provengono invece dal Tribunale di Roma il quale ha innanzitutto confermato l’orientamento del Tribunale bellunese, stabilendo che “il definitivo rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio avente ad oggetto la fideiussione in contestazione e il credito sottostante, deve ritenersi necessariamente formato il giudicato implicito anche sulla validità integrale o parziale della medesima fideiussione”; pertanto, secondo il Tribunale di Roma, l’opposizione a decreto ingiuntivo passata in giudicato impedisce ogni successiva valutazione anche alla luce dei principi eurounitari (Trib. Roma, 5 giugno 2023 n. 8893 in banca dati expartecreditoris.it)
Con una seconda contestuale pronuncia (Trib. Roma, 5 giugno 2023 n. 8873 in banca dati expartecreditoris.it) il Tribunale romano ha inoltre ritenuto non invocabili, da parte del consumatore, i principi espressi dalla Corte di Cassazione laddove siano già state precisate le conclusioni e spedita la causa a sentenza, circostanza che oggi, con l’introduzione della riforma Cartabia, avverrà per quelle cause in cui la fase decisoria si svolgerà con le modalità di cui all’art. 281 quinquies c.p.c.. In tal caso, il Tribunale nega che l’allegazione della qualità di consumatrice nella prestazione della fideiussione e la violazione della disciplina consumeristica per effetto dell’asserita abusività delle clausole possa essere introdotta in giudizio soltanto con la memoria di replica. In sintesi, sembra potersi affermare che quanto affermato dalla Corte di Giustizia è in grado di travalicare il giudicato sostanziale, ma non anche la barriera delle preclusioni assertive del processo civile.
Nel terzo caso, il Tribunale di Roma (Tribunale Roma 12 aprile 2023, n. 5897 in De Jure) ha invece confermato, ma questo era certamente prevedibile, l’onere della prova in capo al fideiussore della sua qualità di consumatore ai fini dell’applicazione della tutela di creazione giurisprudenziale eurounitaria, prescrivendo al giudice di verificare i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicabilità della disciplina consumeristica.
In conclusione, i principi sottesi alla pronuncia delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023 continueranno a far discutere e a creare dubbi e incertezze applicative, considerata la portata epocale della sentenza ed il numero notevole di contenziosi bancari che astrattamente la fattispecie potrà regolare. Non possiamo pertanto non aspettarci un nuovo intervento da parte del giudice di legittimità.