PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ADEGUATI I LIMITI DI REDDITO
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, più semplicemente conosciuto come “gratuito patrocinio”, trova la sua regolamentazione nel testo unico in materia di spese di giustizia – DPR n. 115/2002 – e consiste nell’assistenza legale, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti ad un organo giurisdizionale sia esso civile, penale, tributario o amministrativo. L’istituto vale anche nell’ambito delle procedure di volontaria giurisdizione, come separazioni personali e divorzi, ed è valido in ogni grado del processo.
Il diritto al patrocinio a spese dello Stato trova i suoi fondamenti: nell’art. 3 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; nell’art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa come diritto inviolabile di ogni individuo assicurando ai non abbienti, con appositi istituti, mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; nell’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; nell’art. 14, comma 3, lett. d) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966.
Hanno diritto ad esserne ammessi tutti i cittadini italiani, gli apolidi, gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Uno dei requisiti fondamentali che devono sussistere per poter usufruire della gratuità del patrocinio è la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che non superi una determinata soglia. Nel D.M. 23 luglio 2020 pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 tale limite era fissato in € 11.746,68.
Ogni due anni il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 77 del Testo Unico sulle spese di giustizia, deve aggiornare i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandoli al costo della vita.
Il Decreto di adeguamento di tali parametri portante data 3 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 21 aprile successivo, ha visto abbassarsi detta soglia, stabilendola in € 11.734,93, rimanendo sul punto assolutamente inascoltati i suggerimenti dell’Avvocatura diretti al Ministero della Giustizia volti a far sì che si tenesse in considerazione, per la determinazione della soglia stessa, l’effettivo tasso di inflazione del +9,4% relativo al biennio 2020-2022, appelli tutti rimasti inascoltati.
Successivamente alla pubblicazione del decreto, il COA di Roma ha promosso giudizio avanti al TAR Lazio; il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo congressuale forense hanno richiesto di fare marcia indietro al Ministero della Giustizia per evitare che in un momento storico in cui il costo della vita sta salendo inesorabilmente si veda abbassato il limite reddituale, impedendo di fatto ai meno abbienti il diritto di difesa.
Proprio qualche giorno fa, il 10 maggio, il decreto interdirigenziale emanato dal Capo dipartimento degli Affari di Giustizia di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, ha fissato la nuova soglia per poter accedere al gratuito patrocinio, con limite elevato ad € 12.838,01, che diventerà ufficialmente operativo con la pubblicazione del suddetto decreto in Gazzetta Ufficiale.
Tale risultato è stato il frutto di un lavoro incessante e puntuale del mondo dell’Avvocatura che ha fatto sentire unita la sua voce per non rendere vano e sminuito un principio sacrosanto del nostro ordinamento, ovvero il rendere accessibile la Giustizia anche ai non abbienti.