LA SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE
L’art. 624 bis c.p.c. prevede la possibilità, per il Giudice dell’Esecuzione su “istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo” da depositarsi al più tardi “fino a venti giorni prima” del deposito delle domande per partecipare all’asta di “sospendere il processo fino a ventiquattro mesi”, il che significa che l’esecuzione entra in una fase di stasi, durante la quale possono essere compiuti atti soltanto nei limiti previsti dall’art. 626 c.p.c.; ciascun creditore munito di titolo può porre fine a tale sospensione, depositando un’istanza di prosecuzione del processo entro 10 giorni dalla cessazione del periodo di sospensione.
Si tratta, dunque, di una vera e propria sospensione del processo esecutivo, che può essere concessa una sola volta, alla quale consegue, in mancanza di riassunzione, l’estinzione del processo per inattività delle parti a sensi dell’art. 630 c.p.c..
Ci si è chiesti se tale effetto sospensivo debba necessariamente coinvolgere l’intero procedimento esecutivo (come parrebbe dalla stretta interpretazione letterale della norma, che parla appunto di “processo”) ovvero sia possibile limitarlo a singoli atti o beni assoggettati al pignoramento.
Nel caso sottoposto al nostro Studio Legale, l’esecuzione immobiliare in esame vedeva il compendio pignorato e posto in vendita suddiviso in più lotti, di cui il presumibile valore di realizzo di alcuni degli stessi appariva sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore procedente e delle spese di giustizia; nel contempo, il debitore esecutato aveva manifestato il desiderio di procrastinare, per quanto possibile, la vendita coattiva di un lotto, costituito tra l’altro dalla sua abitazione; il creditore procedente, compiute le opportune valutazioni, ha ritenuto di poter aderire a tale richiesta, salva ed impregiudicata, ovviamente, la decisione del Giudice dell’Esecuzione.
Si è pertanto fatta istanza per la sospensione delle operazioni di vendita limitatamente al solo lotto sopra indicato, ed il Giudice, ritenendola ammissibile, la ha accolta, così che, qualora la complessiva somma che si andrà a realizzare dalla vendita coattiva, risulti sufficiente a soddisfare le ragioni dell’unico creditore, non sarà necessario far successivamente porre in vendita il lotto oggetto della sospensione; in caso contrario, il creditore procedente avrà l’onere di farsi promotore per riattivare l’esecuzione anche su tale lotto.