IL NUOVO ART. 492 BIS C.P.C. ALL’INDOMANI DELLA RIFORMA CARTABIA

Il D.lgs. 149/2022, meglio conosciuto come “Riforma Cartabia”, con il comma 36, lettera a), ha apportato significative modifiche all’art. 492 c.p.c. al fine di coordinarlo con l’art. 492 bis c.p.c. così come modificato dalla lettera b).

Per tentare di recuperare un credito azionato, la ricerca telematica dei beni da pignorare è divenuta, soprattutto negli ultimi tempi, una modalità piuttosto utile e proficua in quanto, attraverso l’accesso ai dati patrimoniali dei debitori in possesso delle banche dati della P.A., il creditore ha la possibilità di verificare la consistenza patrimoniale del proprio debitore; con rapidità, certezza e con costi contenuti si può constatare se un soggetto obbligato è titolare di immobili e se questi sono condotti in locazione da terzi (con possibilità, pertanto, di procedere con pignoramento presso terzi nei confronti dei conduttori), se svolge attività lavorativa o percepisce pensioni, se intrattiene rapporti con istituti di credito.

La nuova disposizione normativa, che disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, diversifica la procedura da seguire a seconda che l’istanza per la ricerca venga inoltrata dopo che sia stato notificato l’atto di precetto oppure antecedentemente alla notifica di tale atto.

Nella prima ipotesi, ovvero dopo la notifica del precetto e decorso il termine dilatorio di giorni dieci, è stata eliminata la necessità di ottenere provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale. Il creditore munito di titolo esecutivo e di precetto dovrà presentare istanza all’Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il creditore ha residenza, domicilio o dimora oppure la sede – per gli enti – e quest’ultimo verificata la regolarità dell’istanza, del titolo esecutivo e del precetto, procederà alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

Nella seconda ipotesi, invece, quando la ricerca è da effettuarsi prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ma in tali casi occorre altresì valutare il presupposto dell’urgenza, ovvero se vi sia pericolo nel ritardo.

L’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla notificazione, non soggetti a sospensione feriale) che riprende a decorrere una volta acquisite le informazioni a seguito della consultazione nelle banche dati.

Pertanto, per riassumere, il termine di cui all’art. 481, comma 1 c.p.c. è sospeso fino: alla comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti (ovvero in mancanza di titolo esecutivo, di atto di precetto o del decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., ovvero nel caso in cui l’ufficiale attesti che l’accesso diretto alle banche dati non è attuabile); al rigetto da parte del presidente del Tribunale dell’istanza; alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’art. 492 bis c.p.c. nel quale, terminate le operazioni l’U.G. indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze dandone comunicazione al creditore istante. Tale ultima comunicazione, prevista ex novo, è necessaria per poter determinare con certezza il momento a partire dal quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso.

Al fine di evitare possibili contestazioni con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto, all’ultimo comma dell’art. 492 bis c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, l’obbligo per il creditore di depositare, con la nota di iscrizione a ruolo  e con le stesse modalità e negli stessi termini di questa, l’stanza, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale con le risultanze dell’accesso dell’ufficiale Giudiziario alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, oppure la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non avere eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell’istanza o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell’istanza.

Veniamo ora ad analizzare concretamente quali ipotesi si possono verificare.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore ed i beni sono compresi nel territorio di competenza dell’U.G., quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.; se invece i beni si trovano in luogo non compreso nel circondario di competenza dell’U.G., copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro giorni quindici dal rilascio, a pena di inefficacia della richiesta, la presenta unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.

L’U.G., quando non rinviene una cosa o un bene individuato mediante l’accesso alle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro giorni quindici il luogo in cui il bene si trova; mentre se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’U.G. notifica d’ufficio il verbale, ove possibile a norma dell’art. 149 bis c.p.c. al debitore ed al terzo solo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili, sottoponendo ad esecuzione i beni scelti dal creditore. A tal fine, l’art. 155 ter disp. att. c.p.c. dispone infatti che l’U.G. terminate le operazioni di ricerca dei beni, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale ed il creditore, entro giorni dieci dalla comunicazione indica all’U.G. i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Si pone però un problema pratico in quanto, stante l’avvenuta anticipazione dell’entrata in vigore della Riforma, il Ministero della Giustizia non è riuscito a predisporre i necessari strumenti informatici per consentire all’U.G. i collegamenti con l’anagrafe tributaria. Questo non vuol dire però che fino alla completa realizzazione degli strumenti informatici il creditore non possa ottenere le informazioni necessarie dall’anagrafe tributaria. Il Legislatore infatti ha previsto, all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che “se è proposta istanza ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’U.G. alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’art. 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, l’U.G. attesta che l’accesso alle suddette banche dati non è attuabile”. La norma prosegue poi al secondo comma precisando che: “L’istante, con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 492 bis, secondo comma, ove necessario, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 155 quater le informazioni nelle stesse contenute”.

Con particolare riferimento al Foro di Bologna, si evidenzia che sino a quando non saranno definite dal Ministero le modalità di accesso, l’Ufficio Unep proverà ad attuare tali ricerche attraverso due modalità: individuando un interlocutore presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale ove trasmettere le istanze pervenute ai fine di ottenere gli esiti delle ricerche di cui all’art. 492 bis c.p.c., oppure creando un nuovo sezionale nel modello C per la registrazione delle istanze e dei relativi verbali redatti per gli esiti delle ricerche.

A conclusione dell’argomento un accenno deve essere fatto in relazione all’art. 155 sexies disp. att. c.p.c., che prevede ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: “le disposizioni si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione del patrimonio altrui (…). Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento”.

Nei casi di sequestro conservativo tali ricerche non necessitano della presenza dell’atto di precetto ma solo del provvedimento autorizzativo ad eseguire il sequestro conservativo.