LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: UN CENNO AL DIRITTO PROCESSUALE DI FAMIGLIA

L’ampiezza dell’intervento riformatore della giustizia civile, attuato con l’approvazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021 e con l’adozione del successivo d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, comporta una rilettura dell’intero sistema della tutela civile dei diritti, ed impone di soffermarsi sulle novità più significative che entreranno in vigore nelle prossime settimane.

In effetti, il riassetto operato dal Legislatore, nell’ottica di garantire una maggiore speditezza dei tempi della giustizia, tocca un rilevante numero di norme del codice di procedura civile e, pur non abrogandole formalmente, finisce per imporre una nuova chiave di lettura dei principali istituti che regolano non solo il processo di cognizione di primo e secondo grado, ma anche il processo di esecuzione, i procedimenti speciali e gli strumenti di ADR, puntando così ad ottenere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile. In particolare molte novità riguardano i processi in materia di diritto di famiglia.

Il diritto processuale minorile e di famiglia è da sempre caratterizzato da una tendenziale eterogeneità e spesso si pone come eccezione rispetto ai principi del diritto processuale civile, proprio in ragione della delicatezza delle situazioni di fatto tutelate. In quest’ottica, la riforma voluta dal Legislatore sembra orientata nel senso di rafforzare anche nel diritto processuale minorile e di famiglia i principi del contraddittorio e del giusto processo, implementando ulteriormente il ruolo centrale ricoperto dal minore e corroborare la necessità di tutelarlo.

Le modifiche che attengono al diritto di famiglia non possono certo considerarsi di poco momento: il Legislatore ha infatti previsto l’istituzione e l’operatività – a partire dal 17 ottobre 2024 – di un vero e proprio Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, nel tentativo di superare la attuale frammentazione fra Tribunale ordinario, Tribunale dei minorenni e Giudice Tutelare. Non solo: sempre nell’ottica di un riassetto sistematico ed unitario della disciplina, è stato introdotto nel libro II l’apposito titolo IV-bis, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, che introduce un rito tendenzialmente unitario, che sia applicabile alla quasi totalità dei procedimenti relativi, appunto, allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, dal quale sono però escluse le materie di adozione e protezione internazionale.

L’introduzione del rito unitario sconta però una criticità non irrilevante, da rinvenirsi proprio nella particolare eterogeneità del diritto di famiglia, che abbraccia fattispecie sostanziali talmente ampie e diversificate da non poter essere disciplinate da uno schema comune. Di tale eterogeneità il Legislatore ha tenuto conto, prevedendo elementi particolari e di eccezione con riferimento ai punti più delicati della materia.

Venendo ad uno dei punti cruciali interessati dalla riforma che entreranno in vigore già a partire dal 1° marzo 2023: quanto ai giudizi di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Legislatore ha prospettato lo stesso schema processuale – con le dovute differenze – ideato per il processo di cognizione, eliminando l’udienza presidenziale e imponendo ai difensori delle parti non solo lo scambio di scritti difensivi prima della prima udienza, ma anche la raccolta di tutto il materiale probatorio al momento del deposito del ricorso. In questo modo la fase istruttoria viene anticipata: il Giudice potrà quindi disporre di un quadro probatorio completo fin dal momento del deposito del ricorso, e potrà fissare l’udienza di comparizione entro novanta giorni. Nelle more di quest’ultimo termine, tuttavia, il Giudice conserva un potere di intervento, tanto più incisivo quando sono coinvolte posizioni di maggior disvalore sostanziale (come, ad esempio, la presenza di figli minori), e potrà adottare tutti quei provvedimenti provvisori e urgenti, anche di natura economica, che si rendano necessari nella circostanza concreta.

L’esigenza di speditezza che informa di sé anche il rito unitario previsto per i procedimenti di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si concretizza nella possibilità, per il Giudice, di emettere la sentenza già dalla prima udienza, dal momento che dispone di una completa allegazione dei fatti di causa, del thema decidendum e del quadro probatorio.

Similmente, sempre in seno all’esigenza di risparmio economico e temporale che la riforma ha promosso, sarà possibile inserire la domanda di divorzio già all’interno del ricorso per la separazione dei coniugi.

Se da una parte è evidente la portata innovativa della riforma, dall’altra non è ancora possibile pronunciarsi sulla sua efficacia: le criticità che emergono, quanto meno sulla carta, dalla eliminazione dell’udienza presidenziale e da un contraddittorio sostanzialmente scritto, si traducono in una possibile riduzione delle probabilità di soluzione consensuale, in una materia in cui il coinvolgimento personale è fondamentale. Parimenti controversa è l’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma in materia di diritto processuale di famiglia, originariamente prevista per il 30 giugno 2023 e poi anticipata al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, su spinta della Commissione Europea; se da un lato ciò consente quella auspicata maggiore rapidità nello svolgimento dei processi instaurati dal 1° marzo in avanti, dall’altro lato deve fare i conti con le risorse – sia informatiche che di personale, che dovrà essere adeguatamente formato – a disposizione dei Tribunali.