LA RESPONSABILITA’ DELLA BANCA APPARENTE EMITTENTE DI ASSEGNO CONTRAFFATTO – recenti orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna

Il caso concreto cui si fa riferimento riguarda la vendita, avvenuta su una piattaforma on line, di un orologio di lusso, pagato dal compratore con assegno circolare poi risultato contraffatto; l’assegno in questione veniva negoziato dall’Intermediario presso il quale il ricorrente/venditore intratteneva un rapporto di conto corrente (Intermediario A), mentre risultava (apparentemente) emesso da altro Intermediario (Intermediario B).

Dietro richiesta del ricorrente, l’Intermediario A forniva bene emissione relativamente all’assegno, previo mero contatto telefonico con l’Intermediario B; si scopriva successivamente che l’operatore dell’Intermediario A aveva solo creduto di parlare con l’Intermediario B, le cui linee telefoniche erano state intercettate; il ricorrente, pertanto, chiedeva ad entrambi gli Istituti di credito il rimborso del valore del bene ceduto, in solido tra loro.

Per quanto attiene alla posizione dell’Intermediario B, apparente emittente dell’assegno falso, è vero che l’ABF in alcuni casi ha sostenuto la responsabilità dell’Intermediario apparente emittente per difetto d’organizzazione nel controllo delle proprie linee telefoniche abusivamente intercettate da terzi, ma ciò, come ha precisato il Collegio di coordinamento del 24 novembre 2020, n. 20978, può affermarsi solo laddove consti una sua inerzia, o un suo eccessivo ritardo, nel risolvere o contrastare una tale intromissione, una volta che se ne sia acquisita notizia. In ogni caso, tale intromissione deve essere oggetto di rigorosa prova da parte di chi l’afferma, ove non ammessa dallo stesso Intermediario coinvolto.

Il Collegio di Bologna, con la decisione n. 13794 del 27 ottobre 2022, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 20978/2020, ha precisato che “nell’ipotesi di creazione di un assegno circolare falso da parte di terzi, a sua insaputa: “se, ad insaputa di quest’ultimo, terzi abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze … di un assegno riferibile a quell’apparente emittente, viene in considerazione un comportamento che sfugge del tutto alla sua possibilità di controllo o di interdizione, così che non può esso ritenersi responsabile se altri intermediari negozino un documento falso avente sembianze di un suo assegno circolare, vieppiù sulla base di una semplice telefonata. D’altra parte, nel caso concreto, l’intermediario B risulta totalmente estraneo a qualunque effettiva comunicazione di bene emissione del titolo dedotto in lite …”; ciò anche in virtù del fatto che nel caso di specie si trattava “non già di clonazione di un titolo effettivamente emesso, ma di creazione ex novo di un titolo falso da parte di terzi riferibile all’intermediario B che, fino a prova contraria, ne era del tutto all’oscuro”, tale per cui “la condotta dell’intermediario B deve quindi essere considerata esente da responsabilità”.